F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 41/C – RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG. VILLANI GIOVANNI, VILLANI DINO E DELL’A.S. MORENA CALCIO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 6 COMMI 1 E AI SENSI DELL’ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Discilplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n.96 dello 1 .6.2000)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 41/C - RIUNIONE DEL 23 GIUGNO 2000 – pubbl. su www.figc.it APPELLO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG. VILLANI GIOVANNI, VILLANI DINO E DELL'A.S. MORENA CALCIO A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 6 COMMI 1 E AI SENSI DELL'ART. 6 COMMI 1 E 2 C.G.S. (Delibera della Commissione Discilplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n.96 dello 1 .6.2000) II Procuratore Federale ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la delibera emessa dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio (Comunicato Ufficiale n. 96 dell'1 giugno 2000) con la quale veniva disposto II proscioglimento dei Signori Villani Giovanni e Villani Dino, rispettivamente Presidente e Vice-Presidente dell'A.S. Morena Calcio, nonché di quest'ultima, dall'addebito di aver violato rispettivamente i primi I'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva 'per avere richiesto denaro per svincolare il calciatore Siani Adriano, sia allo stesso che all'incaricato della S.S.G.T.M.. società interessata a tesserare il giovane, e la società l'art. 6 commi 1 e 2 dello stesso Codice per responsabilità diretta e oggettiva nella violazione ascritta ai propri dirigenti. II reclamante ha lamentato il difetto assoluto di motivazione del provvedimento impugnato e, comunque, l'erroneità della decisione posto che, in sede d'inchiesta, sono stati acquisiti elementi probatori sufficienti 'in quanto univoci e convergenti nel configurare le responsabilità a carico dei Sigg.ri Villani. II reclamo è fondato e va accolto. Ed infatti, anche se i due Villani, escludono, pur ammettendo essere stati richiesti dello svincolo del giovane calciatore, di aver preteso somme dl denaro, non si possono non privilegiare, ai fini del giudizio, le dichiarazioni dalla Signora Frate Anna Maria madre del Calciatore la quale, confermando l'esposto fatto pervenire alla Federazione, è stata tassativa ed ha ribadito che i signori Villani effettivamente richiesero la somma di lire 900.000 ai fini dello svincolo. La Signora Frate è attendibile non solo perché non si vede quale ragione avrebbe avuto per inventare l'accusa, ma anche e soprattutto perché la sua denunzia ha ottenuto la verifica e la conferma dal Professore Disperati Giovanni che, interessato allo svincolo del giovane nella sua qualità di delegato per l'Attività Scolastica della Società Sportiva G.T.M., prese contatti con il Villani Dino ed ebbe da costui la richiesta della somma in funzione dello svincolo. Accertato il fatto, non vi è dubbio che questo possa e debba essere desunto come condotta utile ad integrare la fattispecie prevista dalla norma contestata. Ed infatti, trattandosi di svincolo di un giovane del settore dilettantistico, è di tutta evidenza che inserire un' iniziativa Ispirata dalla volontà di conseguire un indebito guadagno non può non configurare l'illecito contestato. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come in epigrafe proposto dal Procuratore Federale, infligge ai Sigg ri Villani Giovanni e Giovanni Dino le sanzioni dell'inibizione per mesi tre ciascuno ed all'A.S. Morena Calcio di Morena (Roma) la sanzione dell'ammenda di L. 1.000.000.
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