• Stagione sportiva: 1999/2000
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 6/C – RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DELLA SOCIETÀ 1à ACCADEMIA DI CALCIO AVVERSO DECISIONI
MERITO GARE 1″ ACCADEMIA DI CALCIO/MONTEMARE DEL 14.11.1998, 1″
ACCADEMIA DI CALCIO/DIOCLEZIANO P. MINOPOLI DEL 31.1.1999. NUOVO
OUARTO 93/1″ ACCADEMIA DI CALCIO DEL 7.2.1999 E DIOCLEZIANO P.
MINOPOLI” ACCADEMIA DI CALCIO DEL 9.5.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°
Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica –
Com. Uff. n. 72 dal 24.6.1999)
PPELLO DELLA SIG.RA SCOTTI ANNA MARIA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA
1″ ACCADEMIA DI CALCIO, AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL
30.6.2002 A SUO CARICO E DELLA SOUALIFICA PER ANNI 4 CON PROPOSTA AL
PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OUALSIASI
CATEGORIA O RANGO DELLA F.I.G.C. ALL’ALLENATORE SERRA STEFANO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 72 del 24.6.1999)
F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000
COMUNICATI UFFICIALI N. 6/C - RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it
APPELLI DELLA SOCIETÀ 1à ACCADEMIA DI CALCIO AVVERSO DECISIONI
MERITO GARE 1" ACCADEMIA DI CALCIO/MONTEMARE DEL 14.11.1998, 1"
ACCADEMIA DI CALCIO/DIOCLEZIANO P. MINOPOLI DEL 31.1.1999. NUOVO
OUARTO 93/1" ACCADEMIA DI CALCIO DEL 7.2.1999 E DIOCLEZIANO P.
MINOPOLI" ACCADEMIA DI CALCIO DEL 9.5.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°
Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica -
Com. Uff. n. 72 dal 24.6.1999)
PPELLO DELLA SIG.RA SCOTTI ANNA MARIA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA
1" ACCADEMIA DI CALCIO, AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL
30.6.2002 A SUO CARICO E DELLA SOUALIFICA PER ANNI 4 CON PROPOSTA AL
PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OUALSIASI
CATEGORIA O RANGO DELLA F.I.G.C. ALL'ALLENATORE SERRA STEFANO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 72 del 24.6.1999)
II Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per
l'Attività Giovanile e Scolastica, con separate delibare pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 72 in
data 24 giugno 1999, infliggeva alla società 1' Accademia di Calcio, i seguenti provvedimenti
disciplinari per la partecipazioni di vari calciatori in posizione irregolare alle gare del Torneo
Sperimentale Giovanissimi Fascia 'B':
- perdita della gara disputata il 14.11.1998 contro la società Montemare con il punteggio di 0 - 2 ed
ammenda alla società di L.100.000; inibizione del dirigente accompagnatore Sig.ra Anna Maria
Scotti fino al 31.12.1999 e dell'allenatore Sig. Stefano Serra fino al 31 . 1 .2000;
- perdita della gara disputata il 31.1.1999 contro la società Diocleziano P. Minopoli con il punteggio
di 0 - 2 ed ammenda di L. 200.000 per recidività; inibizione del dirigente
accompagnatore, Sig. Vincenzo Masano e dell'allenatore Sig. Stefano Serra fino al 31 .12.2000;
- perdita della gara disputata il 7.2.1999 contro la società Nuovo Quarto 93 con il punteggio di 0 - 2
e tenuto conto che la società 1a Accademia di Calcio si era resa responsabile di altri simili episodi
infliggeva alla società I'ammenda di L.1.000.000: inibiva l'allenatore, Sig. Stefano Serra, per anni
quattro; penalizzava fa stessa società di cinque punti in classifica; inibiva il dirigente
accompagnatore, Sig.ra Scotti Anna Maria, fino al 30.6.2002:
- perdita della gara disputata il 9.5.1999 contro la società Diocleziano P. Minopoli con il punteggio
di 0 -2, I'ammenda alla società di L. 150.000 e proposta al Presidente Federale di preclusione alla
permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. dell'allenatore, Sig. Stefano Serra.
La suddetta società la Accademia di Calcio proponeva ricorsi a questa Commissione
d'Appello Federale chiedendo l'annullamento dei provvedimenti disciplinari come sopra adottati.
I ricorsi sono tuttavia inammissibili perchè sottoscritti dal Presidente inibito e quindi non
legittimato a rappresentare la società.
Del pari inammissibile, perchè tardivo, si appalesa il ricorso proposto in proprio dalla Sig.ra
Anna Maria Scotti.
L'att. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., infatti,dispone che i reclami alla C.A.F. debbano essere inoltrati entro il
settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata
resa nota la decisione che si impugna.
Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata inserita nel suddetto comunicato ufficiale
n.72 del 24 giugno 1999 mentre il reclamo è stato trasmesso dalla ricorrente in data 8.7.1999.
Lo tasse di reclamo vanno incamerate.
Per i seguenti motivi la C.A.F, riuniti gli appelli come sopra proposti dalla società 1a
Accademia di Calcio di Giugliano in Campania (Napoli) e dalla Sig.ra Scotti Anna Maria, così
decide:
- dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., perchè sottoscritti da persona non
legittimata, quelli della società;
- dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardivit8, quello della Sig.ra
Scotti Anna Maria;
- ordina l'incameramento delle relative tasse.
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OUARTO 93/1″ ACCADEMIA DI CALCIO DEL 7.2.1999 E DIOCLEZIANO P.
MINOPOLI” ACCADEMIA DI CALCIO DEL 9.5.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2°
Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica –
Com. Uff. n. 72 dal 24.6.1999)
PPELLO DELLA SIG.RA SCOTTI ANNA MARIA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA
1″ ACCADEMIA DI CALCIO, AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL
30.6.2002 A SUO CARICO E DELLA SOUALIFICA PER ANNI 4 CON PROPOSTA AL
PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OUALSIASI
CATEGORIA O RANGO DELLA F.I.G.C. ALL’ALLENATORE SERRA STEFANO
(Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per
l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 72 del 24.6.1999)"