F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 6/C – RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELLA SOCIETÀ 1à ACCADEMIA DI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARE 1″ ACCADEMIA DI CALCIO/MONTEMARE DEL 14.11.1998, 1″ ACCADEMIA DI CALCIO/DIOCLEZIANO P. MINOPOLI DEL 31.1.1999. NUOVO OUARTO 93/1″ ACCADEMIA DI CALCIO DEL 7.2.1999 E DIOCLEZIANO P. MINOPOLI” ACCADEMIA DI CALCIO DEL 9.5.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 72 dal 24.6.1999) PPELLO DELLA SIG.RA SCOTTI ANNA MARIA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA 1″ ACCADEMIA DI CALCIO, AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002 A SUO CARICO E DELLA SOUALIFICA PER ANNI 4 CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OUALSIASI CATEGORIA O RANGO DELLA F.I.G.C. ALL’ALLENATORE SERRA STEFANO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica – Com. Uff. n. 72 del 24.6.1999)

F.I.G.C. – COMMISSIONE D’APPELLO FEDERALE – 1999/2000 COMUNICATI UFFICIALI N. 6/C - RIUNIONE DEL 2 SETTEMBRE 1999 – pubbl. su www.figc.it APPELLI DELLA SOCIETÀ 1à ACCADEMIA DI CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARE 1" ACCADEMIA DI CALCIO/MONTEMARE DEL 14.11.1998, 1" ACCADEMIA DI CALCIO/DIOCLEZIANO P. MINOPOLI DEL 31.1.1999. NUOVO OUARTO 93/1" ACCADEMIA DI CALCIO DEL 7.2.1999 E DIOCLEZIANO P. MINOPOLI" ACCADEMIA DI CALCIO DEL 9.5.1999 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 72 dal 24.6.1999) PPELLO DELLA SIG.RA SCOTTI ANNA MARIA, PRESIDENTE DELLA SOCIETA 1" ACCADEMIA DI CALCIO, AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.6.2002 A SUO CARICO E DELLA SOUALIFICA PER ANNI 4 CON PROPOSTA AL PRESIDENTE FEDERALE DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA IN OUALSIASI CATEGORIA O RANGO DELLA F.I.G.C. ALL'ALLENATORE SERRA STEFANO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 72 del 24.6.1999) II Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Campania del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con separate delibare pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 72 in data 24 giugno 1999, infliggeva alla società 1' Accademia di Calcio, i seguenti provvedimenti disciplinari per la partecipazioni di vari calciatori in posizione irregolare alle gare del Torneo Sperimentale Giovanissimi Fascia 'B': - perdita della gara disputata il 14.11.1998 contro la società Montemare con il punteggio di 0 - 2 ed ammenda alla società di L.100.000; inibizione del dirigente accompagnatore Sig.ra Anna Maria Scotti fino al 31.12.1999 e dell'allenatore Sig. Stefano Serra fino al 31 . 1 .2000; - perdita della gara disputata il 31.1.1999 contro la società Diocleziano P. Minopoli con il punteggio di 0 - 2 ed ammenda di L. 200.000 per recidività; inibizione del dirigente accompagnatore, Sig. Vincenzo Masano e dell'allenatore Sig. Stefano Serra fino al 31 .12.2000; - perdita della gara disputata il 7.2.1999 contro la società Nuovo Quarto 93 con il punteggio di 0 - 2 e tenuto conto che la società 1a Accademia di Calcio si era resa responsabile di altri simili episodi infliggeva alla società I'ammenda di L.1.000.000: inibiva l'allenatore, Sig. Stefano Serra, per anni quattro; penalizzava fa stessa società di cinque punti in classifica; inibiva il dirigente accompagnatore, Sig.ra Scotti Anna Maria, fino al 30.6.2002: - perdita della gara disputata il 9.5.1999 contro la società Diocleziano P. Minopoli con il punteggio di 0 -2, I'ammenda alla società di L. 150.000 e proposta al Presidente Federale di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. dell'allenatore, Sig. Stefano Serra. La suddetta società la Accademia di Calcio proponeva ricorsi a questa Commissione d'Appello Federale chiedendo l'annullamento dei provvedimenti disciplinari come sopra adottati. I ricorsi sono tuttavia inammissibili perchè sottoscritti dal Presidente inibito e quindi non legittimato a rappresentare la società. Del pari inammissibile, perchè tardivo, si appalesa il ricorso proposto in proprio dalla Sig.ra Anna Maria Scotti. L'att. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., infatti,dispone che i reclami alla C.A.F. debbano essere inoltrati entro il settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione che si impugna. Nel caso in esame, la decisione impugnata è stata inserita nel suddetto comunicato ufficiale n.72 del 24 giugno 1999 mentre il reclamo è stato trasmesso dalla ricorrente in data 8.7.1999. Lo tasse di reclamo vanno incamerate. Per i seguenti motivi la C.A.F, riuniti gli appelli come sopra proposti dalla società 1a Accademia di Calcio di Giugliano in Campania (Napoli) e dalla Sig.ra Scotti Anna Maria, così decide: - dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 23 n. 1 C.G.S., perchè sottoscritti da persona non legittimata, quelli della società; - dichiara inammissibile, ai sensi dall'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardivit8, quello della Sig.ra Scotti Anna Maria; - ordina l'incameramento delle relative tasse.
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