F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 19 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. D’INNOCENZO PIERO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 4 COMMA 2 C.G.S., PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA NELL’ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1999/2000 Comunicato ufficiale n. 7/CF del 19 giugno 2000 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. D'INNOCENZO PIERO, CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO L.N.D., PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 COMMA 1 E 4 COMMA 2 C.G.S., PER CONDOTTA ANTIREGOLAMENTARE TENUTA NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI Con atto in data 3 aprile 2000 n. 582/417 il Procuratore Federale ha deferito alla Corte Federale il Sig. D'Innocenzo Piero, Consigliere del Comitato Regionale Lazio L.N.D., per rispondere della violazione degli em. 1, comma 1, e 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva perché "... in data anteriore e prossima al mese di novembre 1999, è stato il tramite tra il tecnico, sig. Botti Sergio , e la Società A.S. Castelli Romani, in conseguenza del quale quest'ultima ha tesserato il Botti e contestualmente esonerato il proprio tecnico Cherri Massimiliano". Con l'esposto in data 21 dicembre 1999 il Presidente del Comitato Regionale Lazio L.N.D., Antonio Sbardella, segnalava all'Ufficio Indagini della F.I.G.C. che, nel corso dell'Assemblea Sttaordinaria dell'Associazione Allenatori della Regione Lazio, svoltasi a Roma il 20 dicembre 1999, il Sig. Massimiliano Cherri, già allenatore della società A.S. Castelli Romani, nel suo intervento ha "asserito che un Consigliere del C.R. Lazio, del quale non ha voluto fare il nome in sede assembleare, avrebbe influenzato, avvalendosi della sua carica, il suo esonero dalla conduzione tecnica della squadra, a favore di altra persona". Con tale esposto il Presidente Sbardella sollecitava l'Ufficio Indagini ad accertare "le responsabilità e se del caso ...ad interessare il competente Organo Federale per deferire il Cherri per millantata notizia". Dagli accertamenti svolti dall'Ufficio Indagini della F.I.G.C. (cfr. relazione in data 16 marzo 2000) è emerso che: - il Cherri ha indicato nel Sig. Piero D'Innocenzo, il Consigliere del Comitato Regionale che si sarebbe adoperato per il suo esonero da allenatore della squadra dell'A.S. Castelli Romani e per la nomina del nuovo allenatore, Sig. Botti Sergio, con il quale "frequentava il campo di allenamento" della sopraccitata società Castelli Romani; - il Sig. D'Innocenzo "ha confermato di essere stato il tramite del contatto intervenuto tra il Sig. Sergio Botti e i dirigenti della Castelli Romani, negando però di aver interferito o concorso a determinare le decisioni della predetta società in ordine all'esonero Cherri". In data 1° marzo 2000 il Capo dell'Ufficio Indagini trasmetteva gli atti di cui si discute, per le determinazioni di competenza, alla Procura Federale, senza nulla dire in ordine ala posizione dell'allenatore Cherri, nei cui confronti il Presidente del Comitato Regionale Lazio L.N.D., Antonio Sbardella, aveva sollecitato l'intervento dell'Ufficio Indagini per l'eventuale deferimento per "millantata notizia". Con lettera del 28 aprile 2000, il Sig. D'Innocenzo ha controdedotto, precisando che: - l'allenatore Cherri non è stato esonerato essendosi dimesso "a cagione dei disastrosi risultati della squadra...."; - nella vicenda si era limitato a ricevere una telefonata del Presidente della A.S. Castelli Romani che gli chiedeva "il numero telefonico del Sig. Botti". Pertanto, chiarisce il Sig. D'Innocenzo, per quanto riguarda il contatto intercorso con il Presidente dell'A.S. Castelli Romani, di cui si parla nella relazione dell'Ufficio Indagini, egli si è "limitato a fornirgli il numero telefonico del Sig. Botti". All'udienza del 31 maggio 2000 il D'Innocenzo e il suo rappresentante legale hanno ulteriormente illustrato le proprie tesi difensive chiedendo il pieno proscioglimento. Il rappresentante della Procura Federale, Avv. Alberto Fumagalli, ha concluso il suo intervento, affermando la responsabilità del deferito e chiedendo l'irrogazione della sanzione dell' ammonizione. II deferimento in esame presume che il Sig. D'Innocenzo Piero, Consigliere del Comitato Regionale Lazio, sia stato Il tramite tra il Tecnico, Sig. Botti Sergio, e la società A.S. Castelli Romani, in conseguenza del quale quest'ultima avrebbe tesserato il Botti e contestualmente esonerato il proprio Tecnico Cherri Massimiliano. Le argomentazioni poste a fondamento del deferimento non sono condivisibili per una pluralità di ragioni. Dagli atti risulta inequivocabilmente che l'incolpato si è limitato a dare al Presidente dell'A.S. Castelli Romani, Sig. Fiorentini, su richiesta di quest'ultimo, il numero telefonico del Botti e che nella fattispecie non sussiste neanche un elemento di prova dei fatti affermati dall'Ufficio Indagini, idoneo a far ritenere il D'Innocenzo coinvolto, neanche indirettamente, nella successione dell'allenatore Botti al Cherri, che si era dimesso (tale circostanza non è stata mai contraddetta né smentita) dalla guida dell'A.S. Castelli Romani. II comportamento del Sig. D'Innocenzo, che conosce il Presidente dell'A.S. Castelli Romani, Sig. Fiorentini, "in quanto possiede una casa a Lavinio proprio nelle vicinanze del campo sportivo" e al quale ha fornito il numero telefonico del Botti, allenatore che gravita nel Comitato Regionale Lazio, dove partecipa a corsi, conferenze e seminari, non può essere oggetto di censura alcuna. Né va trascurato di considerare che lo stesso Sig. Cherri, interrogato dall'Ufficio Indagini (cfr. relazione del 16 maggio 2000) ha tenuto a precisare che "con la critica espressa in sede assembleare non ha inteso ledere la figura del D'Innocenzo, posto che tale intervento aveva nelle sue intenzioni il solo scopo di esporre un fatto che gli sembrava essere di sicuro rilievo con riferimento al tema trattato" e che, d'altra parte, secondo il Presidente del Comitato Regionale Lazio, Sig. Antonio Sbardella, che ha sollecitato l'intervento dell'Ufficio Indagini (cfr. lettera n. 533 del 21 dicembre 1999), il deferimento avrebbe dovuto riguardare, eventualmente, proprio il Sig. Cherri, "per millantata notizia". Per quanto sopra detto e considerato, la Corte Federale proscioglie il Sig. D'Innocenzo Piero dalla incolpazione ascrittagli. Per questi motivi la Corte Federale, sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, proscioglie il deferito dall'incolpazione ascritta.
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