F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 25 gennaio 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTI DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MANCINI ENZO, PRESIDENTE DELLA A.C. MARINESE TIRRENIA E COORDINATORE DELLA CONSULTA REGIONALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE TOSCANO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA A.C. MARINESE TIRRENIA, AI SENSI DELL’ART. 6/1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA’ DIRETTA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1988/1989 Comunicato ufficiale n. 2/CF del 25 gennaio 1989– pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTI DA PARTE DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. MANCINI ENZO, PRESIDENTE DELLA A.C. MARINESE TIRRENIA E COORDINATORE DELLA CONSULTA REGIONALE PRESSO IL COMITATO REGIONALE TOSCANO DELLA L.N.D., PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA A.C. MARINESE TIRRENIA, AI SENSI DELL'ART. 6/1 DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, PER RESPONSABILITA' DIRETTA. Con atto datato 16.7.1988, i1 Procuratore Federale ha deferito a questa Corte il Sig. Mancini Enzo, Presidente della A.C. Marinese Tirrenia e Coordinatore della Consulta Regionale presso il Comitato Regionale Toscano della L.N.D., e la A.C. Marinese Tirrenia in persona del suo Presidente, per rispondere il Mancini di violazione dall'art. 1 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva per le espressioni rivolte, in occasione della gara Marinese Tirrenia/Croce Verde del 6.3.1988, valevole per il Campionato Regionale Giovanile, al Direttore di gara Sig. Ferri Salvatore, e la Società di responsabilità diretta, ai sensi dall'art. 6 n. 1 del Codice di Giustizia Sportiva. La Corte Federale: - considerato che il fatto addebitato risulta avvalorato come si evince univocamente dal referto arbitrale, dalle successive dichiarazioni dell'arbitro nonché dalle parziali ammissioni dello stesso Mancini Enzo; - rilevato, altresì, che il teste, arbitro Sig. Palma Domenico, indicato dal medesimo Mancini, ha integralmente confermato le dichiarazioni dell'arbitro Ferri; - ritenuto che trattasi di fatto gravemente lesivo della indipendenza morale dell'arbitro e comunque contrario ai principi della correttezza sportiva; Per questi motivi, pronunciando sui deferimenti come innanzi proposti dal Procuratore Federale, infligge al Sig. Mancini Enzo la sanzione della inibizione temporanea a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la società in ambito federale per mesi 3 ed alla A.C. Marinese Tirrenia la sanzione della ammonizione.
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