F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FUSCO SALVATORE, GIA’ PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE-VALLE D’AOSTA, E DEI SIGG. COPELLI BRUNO E BURDINO GIANFRANCO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO MEDESIMO, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE TENUTO IN OCCASIONE DELL’ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA DEL 13.7.1996. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SI6. FUSCO SALVATORE, GIA’ PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE-VALLE D’AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PRIVATA NON AUTORIZZATA. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GLIOZZI ETTORE, GIA’ DELEGATO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE PRESSO IL COMITATO RE6IONALE PIEMONTE-VALLE D’AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PRIVATA NON AUTORIZZATA.

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 4/CF del 18 marzo 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. FUSCO SALVATORE, GIA' PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA, E DEI SIGG. COPELLI BRUNO E BURDINO GIANFRANCO, RISPETTIVAMENTE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PRESSO IL COMITATO MEDESIMO, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., PER COMPORTAMENTO ANTIREGOLAMENTARE TENUTO IN OCCASIONE DELL'ASSEMBLEA REGIONALE ELETTIVA DEL 13.7.1996. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SI6. FUSCO SALVATORE, GIA' PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PRIVATA NON AUTORIZZATA. DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEL SIG. GLIOZZI ETTORE, GIA' DELEGATO DELLA DIVISIONE CALCIO A CINQUE PRESSO IL COMITATO RE6IONALE PIEMONTE-VALLE D'AOSTA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PRIVATA NON AUTORIZZATA. I1 Procuratore Federale con nota in data 9.3.1997, prof. n. 351, deferiva il Sig. Fosco Salvatore, già Presidente del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, per violazione dall'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per avere in Torino, "in data non indicata ma successiva al 4/5/1991", stipulato, in assoluta assenza della prescritta autorizzazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti, in nome e per conto della Federazione Italiana Giuoco Calcio, con società commerciali e perciò stesso aventi fine di lucro, una convenzione che impegnava la stessa Federazione in un rapporto giuridico obbligatorio di natura contrattuale. Con altra nota in pari data, prof. n. 352, deferiva lo stesso Fusco ed i Signori Copelli Bruno e Burdino Gianfranco, rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, per rispondere della violazione di cui all'att. 1 comma 1 C.G.S., per avere tutti, in occasione dell'Assemblea Ordinaria delle società del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta del giorno 13.7.1996, permesso il verificarsi delle seguenti irregolarità: a) - deleghe di rappresentanza delle società risultate prive dei requisiti regolamentari; b) - deleghe con firma apocrifa del legale rappresentante della società; c) - deleghe rilasciate in bianco mancanti di data e timbro della società; d) - schede di votazione consegnate agli elettori al momento della verifica dei poteri e non all'atto di votazione; e) - schede di votazione vergate dalla stessa mano; f) - schede di votazione compilate da collaboratori e dipendenti del Comitato per conto dei delegati ammessi al voto; per avere inoltre i soli Copelli e Burdino consentito di fatto e posto in essere le seguenti altre irregolarità; g) - omesso controllo delle deleghe di rappresentanza società; h)- omessa identificazione delle persone portatrici delle deleghe; i)- omessa redazione di specifico verbale sulle operazioni di voto; 1)-omesso controllo sulle operazioni di voto e sull'imbussolamento delle schede. Infine, con nota 8.8.1997 prof. n. 30, il Procuratore Federale deferiva il Sig. Gliozzi Ettore, già Delegato Regionale della Divisione Calcio a Cinque presso il Comitato Regionale Piemonte- Valle d'Aosta, per rispondere della violazione di cui all'att. 1 comma 1 C.G.S., per avere, in concorso con l'allora Presidente del Comitato Regionale, Sig. Fusto Salvatore, in Torino, in data prossima o successiva al marzo 1992, stipulato in assoluta assenza della prescritta autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, in nome e per conto della F.I.G.C., con società commerciali e perciò stesso aventi fini di lucro, una convenzione che impegnava la stessa F.I.G.C. in un rapporto giuridico obbligatorio di natura contrattuale. Nell'adunanza del 17 giugno 1997 questa Corte, su istanza della difesa del Fusco, con ordinanza in pari data, disponeva la riunione dei primi due procedimenti e ordinava la trasmissione degli atti al Procuratore Federale perché provvedesse ad accertare per i1 tramite dell'organo di indagine quale fosse la data di stipulazione della convenzione oggetto di contestazione. Nell'adunanza del 2 febbraio 1998, fissata per la discussione dei tre procedimenti 1e parti non sono comparse. Gli incolpati, Signori Fusco, Copelli e Burdino, avevano già in precedenza fatto pervenire memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo il proscioglimento di Fusco e Gliozzi per intervenuta prescrizione delle violazioni di cui al primo e terzo dei deferimenti sopra menzionati e l'applicazione della sanzione della inibizione per un anno (art. 9, comma l, lett. e C.G.S.) allo stesso Fusco ed a Copelli Bruno e Burdino Gianfranco per le violazioni concernenti le azioni ed omissioni contestate loro col secondo deferimento più sopra menzionato concernente il Gliozzi, chiamato a titolo di concorso a rispondere col Fusco dell'identico fatto a questi contestato col deferimento in data 9.3.1997, prof. n. 351. A seguito degli ulteriori accertamenti disposti da questa Corte con ordinanza 17.6.1997, l'Ufficio Indagini ha accertato che la stipulazione della convenzione tra il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta da un lato e le società Coba e Green Field dall'altro, senza autorizzazione (mai richiesta) della Lega Nazionale Dilettanti, costituente il fatto sanzionabile, è avvenuta il 12 marzo 1992. Devono quindi accogliersi sia l'eccezione proposta in memoria dal Fusco, sia le conclusioni in proposito del rappresentante dell'accusa, in quanto il periodo prescrizionale dell'infrazione contestata si è compiuto, ai sensi dall'art. 13 comma 1 C.G.S., il 30 giugno 1996, in data anteriore all'instaurazione dei procedimenti. Nel procedimento a carico del Fusco, del Presidente e del Vice Presidente della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta, Signori Copelli Bruno e Burdino Gianfranco, l'accusa rivolta agli stessi è quella di aver permesso che si verificassero gravi irregolarità in occasione dell'Assemblea Ordinaria delle società del Comitato Regionale Piemonte-Valle d'Aosta del 13.7.1996, irregolarità che hanno portato alle dichiarazioni di invalidità della stessa da parte di questa Corte con decisione del 28 aprile 1996. La difesa del Fusco, respingendo ogni addebito, oltre a contestare che i lavori assembleari siano stati pessimamente organizzati e gestiti come sostenuto dall'accusa, pone in evidenza che non rientrano nelle funzioni di Presidente del Comitato Regionale, quale era il Fusco, l'organizzazione e la conduzione dei lavori dell'Assemblea, cui sono invece preposti il Presidente della stessa, che ne ha la direzione, nel caso di specie il Dott. Vito Giampietro e, per quanto di competenza, i componenti della Commissione Disciplinare cui sono affidati i compiti di verifica dei poteri. L'assunto relativo alla estraneità del Presidente del Comitato, uscente peraltro come era il Fusco, a responsabilità relative all'organizzazione ed alla "gestione" dei lavori assembleari, va condiviso. Non è compito del Presidente di Comitato Regionale sovrintendere a quelle funzioni cui si connette il lungo elenco di irregolarità contenute nel capo di incolpazione concernenti le complesse operazioni elettorali che vanno dalla verifica dei poteri allo scrutinio dei voti, dal momento che l'Assemblea Ordinaria, che rappresenta il potere sovrano delle società, è diretta esclusivamente da un suo Presidente nell'occasione regolarmente eletto e deputato alla funzione di direzione dei lavori. Non possono pertanto imputarsi al Fusco, per la carica, le irregolarità contestate, per cui lo stesso va assolto in mancanza di qualsiasi prova di una sua diretta partecipazione alle irregolarità emerse e contestate. Gli altri incolpati signori Copelli e Burdino, hanno sostenuto nella loro articolata memoria di essere esenti da responsabilità per tutte le irregolarità elencate nel capo di incolpazione. La Corte, pur apprezzando solo per una parte le ragioni portate a difesa e giustificazione dei propri comportamenti dagli incolpati, ritiene tuttavia censurabili le modalità con le quali sono state eseguite le operazioni di verifica dei poteri: si è trattato in definitiva di una verifica-non verifica per quanto anche accertato da questa Corte nella sua decisione relativa alla invalidità dell'assemblea. Inoltre è anche censurabile il fatto che delle contestate anomalie non sia stato fatto cenno in un verbale, peraltro neppure compilato. Una contestazione a verbale oltre a essere doverosa a documentazione del compimento di delicate ed essenziali incombenze a garanzia del corretto esercizio del diritto di voto, avrebbe almeno semplificato quell'indagine sulla regolarità dell'assemblea e delle operazioni di votazione che invece è risultata complessa ed onerosa. Gli stessi incolpati riconoscono infatti di aver eseguito la verifica di poteri dei delegati senza avere la disponibilità dei cosidetti "fogli di censimento" per il controllo dei poteri dei delegati. Appare evidente che una tale macroscopica carenza di documentazione, essenziale e non surrogabile per lo svolgimento di tale compito, doveva indurre i verificatori a rifiutare l'adempimento di quelle operazioni da loro eseguite che di per sè non sono certamente risultate idonee al conseguimento della prova della legittimazione dei delegati delle società o di parte di essi alla stessa partecipazione all'assembléa ed alle operazioni di voto. Quanto meno di tanto i verificatori avrebbero dovuto dare atto in quel verbale dette operazioni che non è stato neppure compilato. Così pure i verificatori avevano l'obbligo di porre almeno in evidenza, mediante verbalizzazione, ogni altra prospettata anomalia, quale quella da loro definita "atto di impecio", mediante il quale, sempre a loro dire, il Presidente dell'Assemblea aveva disatteso, per accelerare le operazioni di voto, il corretto procedimento delle stesse, imponendo quel diverso irregolare procedimento, definito caotico dagli stessi incolpati, concausa della declaratoria di invalidità dell'assemblea. Tali comportamenti non sono affatto giustificabili e le relative infrazioni sono perseguibili anche a titolo di colpa (art. 5, comma 1 C.G.S.); non è dubbio che gli incolpati hanno dimostrato negligenza nell'osservanza dei doveri dell'ufficio che ha inciso negativamente sul regolare svolgimento dell'assemblea e delle operazioni elettorali, tanto che questa Corte, come si ripete, ha dovuto dichiararne la invalidità su ricorso di una delle società partecipanti. Per le suesposte ragioni va dichiarata la responsabilità dei Signori Copelli Bruno e Burdino Gianfranco, all'epoca dei fatti rispettivamente Presidente e Vice Presidente della Commissione Disciplinare presso il Comitato Ragionale Piemonte-Valle d'Aosta, per la violazione di cui all'art. 1 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, talché si ravvisa congrua la sanzione di cui in parte dispositiva. Per questi motivi la Corte Federale, riuniti i deferimenti come sopra proposti dal Procuratore Federale, così provvede: - proscioglie il Sig. Fosco Salvatore ed infligge la sanzione dell'ammonizione ai Signori Copelli Bruno e Burdino Gianfranco per il capo di imputazione relativo al comportamento antiregolamentare tenuto in occasione dell'Assemblea Regionale elettiva del 13.7.1996; - proscioglie, per intervenuta prescrizione al 30.6.1996, i Signori Fusco Salvatore e Gliozzi Ettore in relazione alla stipula della convenzione non autorizzata.
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