F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998 Comunicato ufficiale n. 6/CF del 26 maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI POLIFAUSTO E FRANCHINI SERGIO, RISPETTIVAMENTE COMPONENTE DEL COMITATO PROVINCIALE F.I.G.C. DI GROSSETO E CONSIGLIERE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 COMMA 3 C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELLA CLASSE ARBITRALE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 1997/1998
Comunicato ufficiale n. 6/CF del 26 maggio 1998 – pubbl. su www.figc.it
DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DEI SIGG.RI
POLIFAUSTO E FRANCHINI SERGIO, RISPETTIVAMENTE COMPONENTE
DEL COMITATO PROVINCIALE F.I.G.C. DI GROSSETO E CONSIGLIERE DEL
COMITATO REGIONALE TOSCANA, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 3
C.G.S., PER AVER ESPRESSO GIUDIZI LESIVI DELLA REPUTAZIONE DELLA
CLASSE ARBITRALE
I1 Procuratore Federale, con nota del 7.12.1997, ha deferito alla Corte Federale i Sigg.ri Poli
Fausto e Franchini Sergio per avere espresso nella qualità, rispettivamente, di direttore
responsabile del giornale "Alfabeta Grosseto", il Poli, e di direttore di redazione, il Franchini,
opinioni ritenute lesive della reputazione della classe arbitrale locate in alcuni articoli comparsi
in detto giornale nelle date del 29.9.1997, 20.10.1997, 23.10.1997 e 27.10.1997.
In tali articoli, e specialmente nel primo di essi, si leggono espressioni molto critiche
sull'operato della classe arbitrale locale, che hanno indotto i1 Procuratore Federale a deferire il
Poli ed il Franchini a questa Corte Federale, per violazione dell'art. 1, comma 3, C.G.S..
All'udienza del 2.2.1998 è comparso Franchini Sergio, che ha respinto ogni addebito mosso
nei suoi confronti, contestando di avere mai fatto le dichiarazioni attribuitegli e precisando di
non essere comunque responsabile degli articoli pubblicati sul giornale "Alfabeta Grosseto",
siano essi firmati da altre persone oppure non firmati, in quanto erroneamente gli è stata
attribuita la qualifica di "direttore di redazione" da lui mai ricoperta.
Il giudizio è stato poi sospeso e rimesso alla presente udienza del 9.3.1998, per consentire
l'acquisizione di memoria e allegata documentazione prodotte dal Franchini.
A conclusione della odierna udienza nella quale è stato sentito ultériormente il Franchini,
che ha nuovamente respinto ogni addebito, il Procuratore Federale ne ha chiesto il
proscioglimento, nel mentre ha insistito per l'affermazione della responsabilità del Poli - che
non è comparso e non ha comunque prodotto alcun elemento a sua difesa - quale "direttore
responsabile" del giornale suindicato, con richiesta nei suoi confronti dell'irrogazione della
sanzione dell'ammonizione con diffida.
Questa Corte ritiene di dover condividere le conclusioni e le richieste del Procuratore
Federale.
S'impone, infatti, il proscioglimento di Franchini Sergio sia per essere stata esclusa la sua
qualità o veste di "direttore dì redazione", ricoprendo egli semplicemente gli incarichi di
coordinatore e di addetto al marketing, dai quali non possono derivargli responsabilità - del tipo
di quella peculiare di direttore responsabile di giornale - per affermazioni e dichiarazioni
contenute in articoli firmati da altri soggetti o non firmati; sia perché i due soli articoli da lui
firmati e pubblicati nelle date del 20.10 e 27.10.1997 (da non confondersi con altri a firma di
Leonardo Franchini, figlio di Franchini Sergio), non contengono affatto apprezzamenti che
possano considerarsi lesivi della reputazione della classe arbitrale, come riconosciuto dallo
stesso Procuratore Federale.
Affermata deve essere, invece, 1a responsabilità del Poli, a lui derivante dalla qualità di
"direttore responsabile" del giornale, in relazione a1 contenuto di espressioni che si leggono in
due articoli (che non sembrano firmati) pubblicati nelle date del 29.9 e 20.10.1997, recanti
apprezzamenti ed opinioni sicuramente lesivi, come tali integranti la addebitata violazione
dell'art. 1 comma 3 del Codice di Giustizia Sportiva.
Congrua appare nei suoi confronti l'irrogazione della sanzione, richiesta dal Procuratore
Federale, dell'ammonizione con diffida.
P.Q.M.
La Corte Federale, sul deferimento come sopra proposto dal Procuratore Federale, così
provvede:
- dichiara il Sig. Poli Fausto responsabile della violazione ascrittagli e gli infligge la sanzione
dell'ammonizione con diffida
- proscioglie il Sig. Franchini Sergio dall'incolpazione ascrittagli.
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