COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 16 del 25/9/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. LAZIO A CARICO DELLE SOCIETA’ A.S. CASALOTTI TANAS ED ALMAS ROMA PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 40 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 16 del 25/9/2003– pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL C.R. LAZIO A CARICO DELLE SOCIETA’ A.S. CASALOTTI TANAS ED ALMAS ROMA PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 40 COMMA 3 DEL REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI Il Sig. Presidente del Comitato Regionale Lazio, con lettera protocollo 328/MZ/vi dell’11.12.2002, disponeva il deferimento delle Società in epigrafe per violazione dell’articolo 40 comma 3 del regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Il deferimento faceva seguito al provvedimento disciplinare emesso dal Settore Tecnico della F.I.G.C., pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 21 del 24.10.2002, con il quale venivano inviati gli atti del procedimento relativo alle due Società per i provvedimenti disciplinari conseguenti. Il Settore Tecnico, con la delibera richiamata, aveva comminato all’allenatore ERMANNO FASCIANI la squalifica sino al 31.1.2003 per aver ricoperto nella stagione 2001/2002 le funzioni di dirigente accompagnatore con la Società CASALOTTI TANAS e poi quelle di allenatore con la Società ALMAS senza aver contratto regolare tesseramento con nessuna delle due società. Le Società deferite, ritualmente convocate per la riunione della Commissione del 13.2.2003 ed invitate a far pervenire proprie deduzioni entro il termine dell’11.2.2003, non si sono presentate né hanno fatto pervenire scritti difensivi. All’esito dell’istruttoria, ritiene la Commissione Disciplinare che gli addebiti mossi alle Società siano trovati “per tabulas” e l’inerzia delle Società mostra come non vi siano argomenti utili per discolparsi, neppure parzialmente, dall’addebito. Tutto ciò premesso, la Commissione Disciplinare DELIBERA § di comminare alle Società A.S. CASALOTTI TANAS e ALMAS ROMA la sanzione dell’ammenda di € 250,00 con diffida.
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