COMITATO REGIONALE LAZIO – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DE VALERI SIMONE E DEL G.S. VIGILI URBANI DI ROMA.

COMITATO REGIONALE LAZIO - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 20 del 16/10/2003 – pubbl. su www.crlazio.it DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DEL CALCIATORE DE VALERI SIMONE E DEL G.S. VIGILI URBANI DI ROMA. La Procura Federale ha deferito a questa Commissione il calciatore DE VALERI SIMONE per aver posto in essere comportamenti antiregolamentari e nella fattispecie per aver colpito l’altro con un calcio da tergo alla coscia; dagli atti in possesso si rileva che tale comportamento era stato in un primo tempo addebitato al capitano del G.S. VIGILI URBANI, THIERY EMANUELE, in ordine alla partita VIGILI URBANI – ROMANA GAS del 26.1.2003 (Campionato Juniores Provinciale) in attesa di conoscere l’autore del gesto che non era stato riconosciuto dall’arbitro, in quanto circondato da altri giocatori. Con comunicazioni rispettivamente della Società e del calciatore THIERY veniva indicato quale autore del gesto il calciatore DE VALERI SIMONE che rilasciava conforme dichiarazione; Interessata al riguardo l’Ufficio Indagini della FIGC, al fine di accertare l’effettiva responsabilità del calciatore, lo stesso rilasciava apposita relazione nella quale si evidenziava l’effettiva responsabilità del calciatore DE VALERI che aveva reso piena confessione dei fatti addebitategli; visto l’invito rivolto alla Società in questione ed al calciatore DE VALERI, per le eventuali controdeduzioni o per essere ascoltati. Considerato che nessuno si è presentato alla riunione del 24.9.2003 e che in quell’occasione la Procura Federale si è pronunciata per la sanzione di 1 anno di squalifica nei confronti del calciatore e per l’ammenda di € 100 a carico della Società; ritenuto che, nel mentre si condivide l’entità della squalifica da comminare al calciatore, non si ravvisa l’opportunità di erogare l’ammenda alla Società, nella considerazione che unico responsabile del comportamento antiregolamentare debba intendersi il calciatore DELIBERA di infliggere al calciatore DE VALERI SIMONE la squalifica fino al 20.10.2004
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