COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 4 del 24/07/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Presidente del Comitato Regionale Lombardia del calciatore Ivan Cornelli tesserato A.S. Ramera Calcio per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. e dell’A.S. Ramera Calcio.

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N° 4 del 24/07/2003 – pubbl. su www.lnd-crl.it Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento ad opera del Presidente del Comitato Regionale Lombardia del calciatore Ivan Cornelli tesserato A.S. Ramera Calcio per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S. e dell’A.S. Ramera Calcio. La Commissione Disciplinare, letto deferimento, esaminati gli atti allo stesso allegati, convocati e sentiti i deferiti, acquisita la documentazione medica relativa alle lesioni riportate dal calciatore Giorgio Pesenti, sentiti quest’ultimo e il Presidente dell’A.C. San Giovanni Bianco, rileva. Dall’istruttoria esperita è emerso inequivocabilmente che al termine della gara A.S. Ramera-A.C. San Giovanni Bianco disputatasi a Ponteranica il 23 marzo 2003, il calciatore Ivan Cornelli dell’A.S. Ramera ha colpito con un violento pugno alla mandibola destra, poco sotto l’orecchio, il calciatore della squadra avversaria Giorgio Pesenti. Lo stesso Cornelli, infatti, ha ammesso il fatto, pur tentando di giustificarsi sostenendo di essere stato ingiuriato e minacciato per tutta la durata della gara dal Pesenti, di essere stato costretto ad uscire dal campo per infortunio causato da un’entrata irregolare da parte dello stesso e di essere stato semplicemente più veloce nello sferrare il pugno. In realtà dal rapporto dell’arbitro della asserita condotta antiregolamentare del Pesenti durante la gara non è fatto il minimo cenno. La versione del Cornelli è stata peraltro energicamente contestata dal Pesenti che ha negato di aver insultato e minacciato l’avversario e ha sostenuto che quest’ultimo, indispettito per la sconfitta della propria squadra, causata da un rigore concesso per un fallo dubbio commesso ai danni di esso Pesenti, lo aveva al termine della gara colpito con una manata al volto e quindi all’uscita dallo spogliatoio, proditoriamente, con un violentissimo pugno, sferratogli di fianco a seguito del quale era finito contro il muro procurandosi anche una ferita alla fronte. Dalla documentazione acquisita da Questa Commissione risulta che al Pesenti, accompagnato dopo il fatto al Pronto Soccorso della Casa di Cura Policlinico San Pietro, veniva riscontrata frattura branca montante mandibola dx senza interessamento condilo. Trasportato presso gli Ospedali Riuniti di Bergamo, veniva ricoverato per trauma cranico facciale con frattura composta branca montante dx della mandibola, sottoposto a “blocco intermascellare” e quindi dimesso il 26 marzo, con prescrizione di visita di controllo il 14 aprile 2003 e di sottoporsi RMN encefalo per controllo di una piccola calcificazione temporale dx. Il 26 marzo il dott. Grigis certificava esiti di trauma cranico commotivo con frattura della branca ascendente dx della mandibola e prescriveva riposo sino al 23 aprile 2003. Non vi è dubbio che il comportamento del tesserato Ivan Cornelli costituisca gravissima violazione dell’art. 1 comma 1, al quale deve seguire, viste anche le conseguenze dell’atto sopra ricordato, un’adeguata sanzione e cioè la squalifica a tutto il 31 dicembre 2005. Alla responsabilità del tesserato consegue la responsabilità oggettiva della società di appartenenza che la C.D. ritiene equa sanzionare con l’ammenda di Euro 500,00. Tutto ciò premesso la C.D. DICHIARA IVAN CORNELLI, tesserato A.S. Ramera Calcio, responsabile della violazione dell’articolo comma 1 C.G.S.; la A.S. RAMERA CALCIO oggettivamente responsabile dell’operato del proprio tesserato e per l’effetto COMMINA -) al primo la squalifica a tutto il 31 dicembre 2005; -) alla seconda l’ammenda di Euro 500,00. Si comunichi direttamente alle parti a cura della Segreteria del C.R.L.
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