COMITATO REGIONALE PUGLIA – Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 1 dell’1/07/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare- CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Deferimento instaurato dalla Procura Federale FIGC nei confronti dei G.S STELLA DEL COLLE e dei suoi tesserati, sigg. GRECO SALVATORE e GRECO ANGELO.

COMITATO REGIONALE PUGLIA - Stagione Sportiva 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 1 dell’1/07/2003 – pubbl. su www.figc-lnd-crpuglia.org Delibere della Commissione Disciplinare- CAMPIONATO di SECONDA CATEGORIA Deferimento instaurato dalla Procura Federale FIGC nei confronti dei G.S STELLA DEL COLLE e dei suoi tesserati, sigg. GRECO SALVATORE e GRECO ANGELO. FATTO Con lettera racc. a.r. del 6/11/2002 l'A.S. Atletico Nardo denunciava fatti ed episodi (occorsi dopo la gara di II categoria disputata a Collepasso il 3/11/2002 con la società ospitante "G.S. Stella del Colle") che avevano visto protagonisti i sig.ri Angelo Greco e Salvatore Greco (entrambi tesserati per la G.S. Stella del Colle). Il primo (Angelo Greco) per aver aggredito e colpito con pugni al collo il Vice Presidente dell'Atletico Nardo, sig. Marco Antonio Fasano; ed il secondo (Salvatore Greco) per aver ripetutamente tentato di entrare nello spogliatoio del Nardo. Completata l'istruttoria affidata all'Ufficio Indagini della FIGC, con la nota innanzi menzionata del 26/5/2003, il Procuratore Federale, deferiva alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia L.N.D., i succitati tesserati Greco Angelo e Greco Salvatore per rispondere della violazione dell'ari. 1 C.G.S., per aver "posto in essere le condotte come riportate innanzi nella parte motiva (testualmente); e la soc. G.S. Stella del Colle per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, delle violazioni ascritte ai propri tesserati innanzi citati, ai sensi dell'ari. 2, comma 4, del Codice di Giustizia Sportiva. Disposta la convocazione delle parti interessate, all'udienza fissata per il giorno 30/6/2003) comparivano: - per la Procura Federale l'avv. Giuseppe Monaco; - il sig. Greco Angelo di persona, difeso ed assistito dall'avv. Carlo De Benedetto; - il sig. Greco Salvatore di persona, difeso ed assistito dall'avv. Carlo De Benedetto; - l'avv. Carlo De Benedetto quale procuratore e difensore della soc. G.S. Stella del Colle in virtù di delega, conferitagli dal Presidente della medesima suddetta società. - Procedutosi all'interrogatorio dei sig.ri Greco Angelo e Greco Salvatore, sui fatti e sulle violazioni, loro rispettivamente ascritte; - dichiarata chiusa la fase istruttoria dibattimentale; - le parti più volte su menzionate, dopo ampia ed articolata discussione, rassegnavano le seguenti conclusioni : - l'avv. Giuseppe Monaco per la Procura Federale chiedeva che fossero affermate le responsabilità contestate a tutti i prevenuti e per l'effetto che fossero loro inflitte, le seguenti sanzioni: - al sig. Greco Angelo la punizione sportiva dell'inibizione per mesi sei; - al sig. Greco Salvatore la punizione sportiva dell'inibizione per mesi tre; - alla soc. G.S. Stella del Colle la sanzione pecuniaria dell'ammenda di euro 150,00; - l'avv. Carlo De Benedetto, nell'interesse dei suoi difesi chiedeva: - per il sig. Greco Angelo il proscioglimento dagli addebiti mossigli ed in via subordinata il minimo della sanzione; - per il sig. Greco Salvatore il proscioglimento da qualsiasi addebito di responsabilità; - per la società G.S. Stella del Colle il proscioglimento; ed in via subordinata l'eventuale applicazione del minimo della sanzione. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall'esame della documentazione acquisita agli atti del processo, è risultato - in maniera certa ed inequivocabile - che il tesserato Greco Angelo, abbia tenuto un comportamento ne corretto ne probo, nei confronti del sig. Fasano Marco Antonio, Dirigente della squadra ospitata A.S. Nardo. Aldilà infatti di ogni possibile e/o verosimile provocazione, da chiunque posta in essere (dal dirigente Fasano Marco Antonio al calciatore n. 2 del Nardo, - rimasto peraltro al margini delle indagini, pur risultando ancorché vagamente - che in occasione della rete segnata dalla sua squadra costui si sarebbe rivolto al pubblico con gesti scorretti ed antisportivi non rilevati dall'arbitro); resta pacificamente accertato, - anche per ammissione dello stesso sig. Angelo Greco -, che quest'ultimo avrebbe afferrato il sig. Fasano Marco Antonio per il bavero del suo giaccone, lo avrebbe strattonato e lo avrebbe spinto verso la porta d'uscita dell'impianto. Comportamento questo - in ogni caso - antisportivo e censurabile che va adeguatamente sanzionato con la sanzione della inibizione fino al 30/9/200 (punizione così ridotta rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale, in applicazione delle ricorrenti ed evidenti attenuanti generiche). All'affermazione di responsabilità del sig. Greco Angelo, fa seguito - con tutta evidenza - la corrispondente affermazione di responsabilità oggettiva della società di appartenenza del su menzionato tesserato, (art. 2 comma 4° C.G.S.), e quindi la irrogazione della conseguente punizione sportiva che a questa Commissione appare equo determinare nell'ammenda di euro 100,00. Va di contro mandato assolto il tesserato Greco Salvatore, al quale è stata addebitata la commissione di un fatto (tentativo violento di introdursi nello spogliatoio dell'Atletico Nardo) che non ha trovato sufficiente riscontro in tutto l'incarto processuale, tanto da indurre l'Inquirente a non farne menzione (e neppure cenno) nelle conclusioni, da lui rassegnate con la sua - pur minuziosa e complessa - relazione del 26/4/2003. P.T.M. la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia, così provvede: - dichiara il sig. Greco Angelo responsabile della violazione ascrittaglia e gli infligge la sanzione della inibizione (ex art. 14 lett. e CGS) fino al 30/9/2003; - dichiara la G.S. Stella del Colle di Collepasso, responsabile oggettivamente dei fatti addebitati al sig. Greco Angelo, e ai sensi dell'ari. 2 comma 4° del C.G.S e le infligge la sanzione dell'ammenda di euro 100,00; - dichiara non doversi procedere nei confronti di Greco Salvatore per non aver commesso i fatti addebitatigli.
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