COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 4 del 24/7/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTE DELLA PROCURA FEDERALE 245/03-cc. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico del Sig. Ennio Pollastrini , collaboratore del Comitato Provinciale di Pistoia, per violazione dell’art. 1 del C. di G.S. . ( nota n° 1399/373 del 4 giugno 2003 )

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 4 del 24/7/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTE DELLA PROCURA FEDERALE 245/03-cc. Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico del Sig. Ennio Pollastrini , collaboratore del Comitato Provinciale di Pistoia, per violazione dell’art. 1 del C. di G.S. . ( nota n° 1399/373 del 4 giugno 2003 ) Il Procuratore Federale, preso atto di quanto riportato sulla relazione dell’Ufficio Indagini in data 6 maggio c.a., ha deferito a questa Commissione il sig.Ennio Pollastrini per il comportamento da questi tenuto, in tre distinte occasioni, costituente chiara ed evidente violazione di quei comportamenti di lealtà e probità sportiva cui ciascun tesserato è obbligato ad uniformarsi . Notificato l’atto di contestazione nelle forme di rito la questione viene posta in discussione per la data odierna . E’ presente per la Procura Federale il sostituto Avvocato Mario Taddeucci Sassolini mentre è assente l’incolpato che ha fatto pervenire memoria difensiva . Aperto il dibattimento e dopo una riassuntiva esposizione dei fatti il Presidente dà la parola all’Avv.Tadeucci Sassolini il quale, per conto della Procura, riaffermata la piena responsabilità del Pollastrini quale risulta dagli atti dell’Ufficio Indagini, e preso atto del contenuto della memoria a difesa prodotta, chiede infliggersi all’incolpato la sanzione di anni 1 di inibizione. Dichiarata chiusa la fase dibattimentale la C.D. passa alla decisione in camera di consiglio . L’esame degli atti introduttivi non consente deroga alla affermata responsabilità del Pollastrini . Infatti i suoi comportamenti, costituiti dal dichiarare ed attribuirsi qualifiche federali pur non avendone titolo per la mancata formalizzazione della nomina, spinti financo a comminare – ovviamente solo verbalmente -- squalifiche, risultano in maniera inequivocabile sia dalle deposizioni rese dai tesserati delle Società autrici delle segnalazioni all’Ufficio Indagini che dalle dichiarazioni del Presidente del C. R.T. . Quest’ultimo il quale ha precisato, a verbale, che il Pollastrini era stato proposto quale collaboratore del Comitato Provinciale di Pistoia ma che ancora la procedura non era stata completata con la consegna della tessera federale, pervenuta solo ad indagini in corso, e correttamente sospesa dallo stesso Presidente . Appare a tal fine puerile ed ininfluente la affermazione resa dallo stesso incolpato, nonchè da un tesserato, che la notizia della nomina sia apparsa sugli organi di stampa ( a cura di chi ? ) dato che gli incarichi acquisiscono piena validità, oltrechè attraverso la consegna della tessera, dopo la pubblicazione relativa alla nomina sul C.U . Pur considerando che dei tre episodi segnalati uno ( segnalato dal segretario del Pescia per la fine dell’anno 2002 ) non ha subito alcun approfondimento per il carattere aleatorio della denuncia, gli altri due risultano provati . Appare particolarmente grave l’episodio segnalato dalla S.S. Atletico Galleno in cui il Pollastrini si è, dapprima, qualificato come commissario di campo pur non avendone ricevuto incarico ( cfr. deposizione del Presidente del C.R.T . ) per poi rivolgersi ad un calciatore, con cui era venuto a diverbio e che gli chiedeva che qualifica rivestisse, di ritenersi squalificato . Tali episodi già di per sé determinanti non possono far sottacere il fatto che in entrambe le circostanze ( episodio avvenuto il 3/12/2002 segnalato dalla Soc.Atletico Galleno ; episodio segnalato dall’U.S. Dino Bianchi di Pescia ), il Pollastrini abbia mostrato in maniera da non poter essere controllati , dei documenti ( definiti tessere e tesserini ) che non potevano in alcun modo essere la prescritta tessera federale che, come si è visto, non gli è stata mai consegnata . Egualmente grave appare ancora l’episodio ( gara Anchione – Atltetico ) nel corso della quale il Pollastrini indossava casacca e cappellino di una delle Società in gara . A fronte di tali precise, concordanti, contestazioni, suffragata dalle testimonianze di tesserati che non potevano avere alcun interesse diretto a screditare il Pollastrini perchè la sua attività non interferiva in alcun modo con le gare segnalate, la difesa dell’incolpato è basata su mere affermazioni del tutto prive di riscontro . I comportamenti del Pollastrini che appaiono reiterati nell’autoassegnarsi incarichi inesistenti costituisce, oltrechè evidente violazione dell’art. 1 contestato, grave pericolo per la credibilità della istituzione calcistica P.Q.M. Ritenendo del tutto fondati i fatti contestati all’imputato , in pieno accoglimento della richiesta del rappresentante della Procura Federale, delibera di infliggere al sig. Ennio Pollastrini la inibizione per anni uno .
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