COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 4 del 24/7/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 247/03-gl- Deferimento da parte del Presidente del C.R.T. del Presidente della Società Sporting Barberino, del calciatore della A.C. Barberino sig. Ferrazzano Pasquale e della Societa Sporting Barberino per rispondere, i primi due della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., mentre la Società Sporting Barberino per ripondere alla violazione dell’art.2 comma 4 del C.G.S.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 4 del 24/7/2003 – pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTI DEL PRESIDENTE DEL C.R.TOSCANA 247/03-gl- Deferimento da parte del Presidente del C.R.T. del Presidente della Società Sporting Barberino, del calciatore della A.C. Barberino sig. Ferrazzano Pasquale e della Societa Sporting Barberino per rispondere, i primi due della violazione dell’art.1 comma 1 del C.G.S., mentre la Società Sporting Barberino per ripondere alla violazione dell’art.2 comma 4 del C.G.S. Le contestazioni riguardano l’utilizzo del calciatore Pasquale Ferrazzano durante gli incontri Sporting Barberino-Atletico Reggello del 30/5/03 e Atletico Reggello-Sporting Barberino, validi quali gare di play off del campionato di serie D di calcio a 5 Toscana, malgrado il non tesseramento del calciatore citato nonché, per il calciatore, di avervi partecipato non avendone titolo, in quanto non tesserato. Per quanto attiene la Società Sporting Barberino deve essere inoltre contestata la responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. All’udienza del 18/7/2003 il rappresentante della Società, unico presente fra gli incolpati, precisava che si è trattato non di un doppio tesseramento, bensì di un errore del segretario, il quale ha tesserato il calciatore per la Società A.C.Barberino anziché per la Società Sporting Barberino. Tale errore è dovuto al fatto che le Società hanno la stessa sede. La C.D., esaminati gli atti ed i documenti ufficiali, rileva come il Ferrazzano risulti tesserato per la Società A.C. Barberino e non per la Società Sporting Barberino, pertanto lo stesso non aveva titolo per partecipare a gare effettuate da quest’ultima Società. Contestualmente rileva come relativamente alla gara Atletico Reggello – Barberino , siano gia’ stati presi provvedimenti divenuti esecutivi , si pronuncia solo sulla gara Sporting Barberino – Atletico Reggello Da quanto esposto deve rilevarsi la responsabilità degli incolpati. P.Q.M. La C.D. infligge le seguenti sanzioni: 1) mesi 6 di inibizione al Presidente della Società Sporting Barberino; 2) 2 giornate di squalifica al calciatore Ferrazzano Pasquale;( da scontarsi nella societa’ di appartenenza ) 3) €.104,00 di ammenda alla Società Sporting Barberino per responsabilità diretta.
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