COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 10 del 11/9/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 002-04 sa. Deferimento dell’allenatore ANDREI Alberto, del dirigente accompagnatore PANCONI Roberto, del dirigente accompagnatore MEZZANOTTE Enzo, del calciatore ABAZI Ferdi, tutti appartenenti – all’epoca dei fatti – alla A. S. LASTRIGIANA per art. 1, comma 1 Codice di G.S. e della medesima società per art. 2, comma 3 e 4 C. di G. S.-

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 10 del 11/9/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTI DELLA PROCURA FEDERALE 002-04 sa. Deferimento dell’allenatore ANDREI Alberto, del dirigente accompagnatore PANCONI Roberto, del dirigente accompagnatore MEZZANOTTE Enzo, del calciatore ABAZI Ferdi, tutti appartenenti – all’epoca dei fatti - alla A. S. LASTRIGIANA per art. 1, comma 1 Codice di G.S. e della medesima società per art. 2, comma 3 e 4 C. di G. S.- Con atto di contestazione del 16 luglio 2003, il Procuratore Federale, ha disposto il deferimento dell’ allenatore, del calciatore, dei menzionati dirigenti e della società in oggetto per rispondere, i tesserati della violazione dell’art. 1 C. di G. S. in quanto responsabili, nelle rispettive qualità e per i ruoli di fatto svolti nella vicenda, di avere impiegato nelle partite FUCECCHIO - LASTRIGIANA del 8 marzo 2003 e FORTIS JUVENTUS - LASTRIGIANA del 23 marzo 2003, valide per il campionato allievi “girone B”, il giovane calciatore ABAZI Ferdi, sebbene questi squalificato per tre giornate in esito a pregressa pronuncia del G.S., utilizzando il nome di altro calciatore del medesimo sodalizio, ABD ELFATAH Alessio, tra l’altro, all’insaputa di quest’ultimo. - La seconda per responsabilità oggettiva, quale società di appartenenza dei tesserati, in ordine ai fatti indebiti di ascritti a questi ultimi. Rinviati dinanzi a questa C.D. in data 5 settembre 2003 per la trattazione del caso, si presentavano i tesserati deferiti – ad eccezione del calciatore ABAZI - ammettendo i fatti, l’ANDREI (che, nell’assumersi ogni responsabilità della vicenda, precisava di avere insistito affinché l’atleta, un po’ recalcitrante, si rendesse disponibile all’indebito ed artificioso impiego nelle tre gare monitorate), ed il PANCONI (questi affermando di essersi accorto dell’artificio realizzato dall’allenatore e dal calciatore solo a partita iniziata, per quanto concerne il primo incontro: 8 marzo 2003), come peraltro già illustrati e non contestati dinanzi al Rappresentante dell’Ufficio Indagini; di contro, respingendo ogni addebito il MEZZANOTTE, anch’egli confermando le pregresse dichiarazioni istruttorie, ed, in sostanza, dichiarando che, avendo egli funzioni di massaggiatore della squadra più giovane (anni 1988), in occasione della partita del 23 marzo 2003, era stato occasionalmente “prestato” alla squadra superiore e, di fatto, richiestogli di potere svolgere la funzioni di dirigente accompagnatore della squadra, delegato a consegnare le note gara all’arbitro, effettivamente le aveva sottoscritte per le formalità di rito in sua presenza, tuttavia senza averle compilate e neppure conoscendo i giovani atleti, quindi affermandosi non consapevole della situazione disciplinare di ciascuno, e della legittimità del rispettivo impiego sul campo in quel dato incontro . Il Procuratore federale – dopo ampia e puntuale trattazione della vicenda nei suoi profili probatori e nelle causali ed approcci soggettivi degli incolpati - ha rimarcato la gravità dei fatti singolarmente ascrivibili e complessivamente valutabili sotto il profilo della antisportività, con particolare riguardo al mancato rispetto di quella funzione educativa di giovani atleti, non solo quello direttamente coinvolto, comunque demandata alle figure preposte ( allenatore e dirigenti); concludendo come da verbale in atti. - E’ certo, così come rappresentato dalla contestazione, l’effettivo verificarsi della vicenda in parola e l’attribuibilità a ciascuno degli incolpati di specifiche responsabilità, così come loro imputate. Gli accertamenti dell’Ufficio indagini hanno preso le mosse da un esposto del padre del calciatore ABD ELFATAH Alessio; ed invero, il figlio aveva avuta notizia da “voci dell’ambiente” e dalla pubblicazione su rivista specializzata, che il suo nome risultava inserito nelle nota gara dell’incontro FORTIS JUVENTUS - LASTRIGIANA del 23 marzo 2003 – alla quale era certo di non avere partecipato, come ad altre precedenti, avendo esclusivamente svolto la preparazione iniziale. Acquisite tali note, era agevole apprezzare, anche con riferimento a quelle della partita LASTRIGIANA – FUCECCHIO del 8 marzo 2003, che esse fossero compilate prestampate, e che, effettivamente, ABD ELFATAH Alessio era ivi trascritto con il numero 5 e 4 di maglia; che, per quanto concerne il primo dei due incontri, era stata anche annotata dall’arbitro un’ammonizione al 23’ del s.t. per scorrettezze durante una fase di gioco, in relazione a detto nominativo; mentre, per quanto qui interessa, al nome ABAZI FERDI – oggi deferito - vi era tracciata una riga per evidenziarne il non utilizzo. Quest’ultimo giocatore risulta squalificato per tre giornate in esito ad espulsione nell’incontro CATTOLICA Virus – LASTRIGIANA del 1 marzo 2003 e, pertanto, inibito a potere partecipare agli incontri immediatamente successivi, tra cui quelli sopra evidenziati. Le dichiarazioni ammissive e concordi nei contenuti di quasi tutti i protagonisti oggi deferiti si sovrappongono ai dati circostanziali e documentali sopra riferiti. Appare, dunque, incontestabile che, in occasione delle gare del campionato allievi – fascia B - disputate nei giorni 8 e 23 marzo 2003, rispettivamente contro il FUCECCHIO e la FORTIS JUVENTUS, l’A.S. LASTRIGIANA presentò ai direttori di gara, traendo costoro in inganno, unitamente alle compagini avversarie, le liste di giocatori ideologicamente false, avendovi artificiosamente indicato il nome del giocatore ABD ELFATAH Alessio, quale impegnato in detti incontri, mentre in effetti partecipò a detta gare – entrambe – ABAZI Ferdi sebbene squalificato e, pertanto, inibito ad essere impiegato. Per ciò che concerne la terza giornata in cui l’ABAZI doveva scontare ed ultimare la squalifica (29 marzo 2003) risulta, secondo quanto dichiarato, che il giovane quel giorno fosse ammalato; con ciò rivelandosi inutile e quindi non realizzato l’analogo “accorgimento”.- Non è da sottacere, peraltro, che alla data di detto ultimo incontro, il ABD ELFATAH ed il figlio avessero già preso cognizione dei partecipanti alla gara del 23 marzo dalla menzionata pubblicazione sportiva, e che avessero, verosimilmente, già avviato “rimostranze” anche se l’esposto reca data 3 aprile 2003. La gravità significativa delle condotte depone per l’adozione di sanzioni di proporzionata entità, che si stima equo (conformemente, in buona sostanza, alle richieste del Rappresentante della Procura Federale, solo divergendo la valutazione “probatoria” per la posizione del MEZZANOTTE, come si dirà), in ragione dei profili oggettivi e soggettivi del caso, fissare come segue: mesi due di squalifica per il calciatore ABAZI, egli coinvolto nell’artificiosa vicenda dai soggetti adulti ai quali - pur non impossibilitato (anzi, sarebbe stato “esemplare” un suo fermo rifiuto) - non era certamente agevole frapporre un diniego efficace, in ragione della giovane età (sedici anni circa all’epoca), pur questi inizialmente avendo dimostrato resistenza e perplessità, come riferito dallo stesso ANDREI, e dell’istintivo piacere di potere “inaspettatamente” giocare, ove “legittimato” in questo dalla induzione dei soggetti responsabili della squadra; in anni uno e mesi due di squalifica per l’allenatore ANDREI, al quale è da ascriversi la condotta più grave, essendo egli l’ideatore della messa in scena, reiterata per le due partite “possibili” ( qui sottolineandosi appunto la pluralità degli illeciti), la estrinsecata insistenza di fronte alle pur deboli resistenze del calciatore, sollecitato all’impiego contra legem, in dispregio della squalifica e con il nome altrui, cioè di altro ragazzo del sodalizio l’ABD ALFATAH, con il quale condivideva forse i tratti extracomunitari, quale espediente per occultare o rendere meno agevole l’emergere dell’inghippo; non solo, sostanzialmente, senza una plausibile (anche se, ovviamente, non giustificabile) utilità, essendo dotato in quei frangenti di una rosa di atleti ampia a cui attingere ( quindi non necessitato da carenze di organico) ed in costanza di una classifica già definita (come lealmente dichiarato), ciò dimostrando marcata leggerezza nel violare le norme regolamentari; ed in mesi nove per il dirigente PANCONI, per quest’ultimo graduando rispetto all’ANDREI in ragione della responsabilità prevalentemente omissiva a lui ascrivibile, non avendo più che probabilmente, concertato con l’allenatore il da farsi, ma, semplicemente, lasciando correre, tollerando la strategia messa in atto dal primo. La sanzione per il dirigente accompagnatore della squadra PANCONI, tuttavia, non può non essere anch’essa improntata a congrua severità, dovendosi rimarcare come, pur trovatosi di fronte a situazione scelta da terzi, fosse suo peculiare dovere - tra l’altro, di agevole estrinsecazione, non fosse altro per la scarsa utilità ai fini tecnici e del risultato che certamente non compulsavano la squadra e la società – anche di fronte agli altri presenti, atleti e tesserati in genere, “ a lui affidati” per compito sportivo istituzionale, imporre l’alt a tale sleale congettura. In proposito, la successiva condotta corretta ed improntata all’emenda, posta in essere in sede istruttoria e dibattimentale dal tesserato ANDREI, a cui si è “associato” il PANCONI, già durante la loro escussione in sede di indagini e nel corso della audizione dinanzi alla C.D., è certamente apprezzata dalla Commissione, essa muovendosi in direzione contraria – quindi intesa a “riparare” l’antisportività dimostrata nell’agire indebito, plurimo, commesso - ma può svolgere portata attenuante secondaria, nel momento sanzionatorio, essendo non particolarmente influente a fronte della evidenza dei fatti, come agevolmente appurati. Non è inutile, tuttavia, rimarcare che questo Collegio non abbia alcun elemento per ritenere che la condotta illecita oggi incofutabilmente appurata per i due tesserati, come sopra adeguatamente sanzionati, attinga a loro “normali” modi di agire; ed anzi, tale evidenziata lealtà successiva depone almeno per la circoscrivibilità agli episodi esaminati della riscontrata scivolata di stile e di comportamento. Più complessa la posizione del MEZZANOTTE, per il quale il Procuratore Federale ha evidenziato la sussistenza di incertezze probatorie circa la sua effettiva consapevolezza dell’artificio realizzato dai soggetti di cui sopra, e, conseguentemente, in ordine alla sua volontaria partecipazione all’indebito realizzato. Orbene, il Collegio è di diverso orientamento e ne ravvisa la piena responsabilità. La sottoscrizione della lista dei partecipanti alla gara del 23 marzo 2003 da parte del MEZZANOTTE – pacificamente riscontrabile e ammessa dallo stesso - oltre che la diretta consegna della stessa all’arbitro, è atto di assunzione di responsabilità circa la “veridicità” di quanto ivi contenuto, o, comunque, secondo regole generali, della attribuibilità al firmatario di quanto compilato – da chicchessia - nell’atto medesimo, certamente non scriminando il suo dare collaborazione occasionale a quella squadra giovanile e solo per detto incontro. Del tutto agevole evidenziare come egli svolga ordinariamente funzioni “concrete” all’interno dello spogliatoio, a diretto contatto con gli atleti, dichiarando anche di avere fatto uno fasciatura proprio nell’imminenza dell’inizio della gara “incriminata”. Dirimente, infine, considerare che, per quanto impegnato stabilmente in un gruppo di ragazzi più giovani (1988), la compagine superiore ma direttamente contigua (anno: 1987, quella in questione ed in campo il 23 marzo 2003) a cui fu “prestato”, questa gli sia sconosciuta per ciò che concerne i relativi componenti, per le dimensioni certo non professionistiche del sodalizio, per il normale interscambio di atleti quando l’età sia così ravvicinata negli anni di riferimento, per la unicità dei campi e magari degli orari di allenamento. Si evidenzia come “lo scambio” tra ABD ELFATAH e ABAZI coinvolga due ragazzi extracomunitari, quindi certo agevolmente enucleabili tra il gruppo complessivo di giovani atleti calcante il terreno di gioco della LASTRIGIANA. Ritenuta la responsabilità del MEZZANOTTE, la unicità della di lui condotta (un solo episodio) ed una certa estemporaneità del relativo coinvolgimento, per così dire “a cose fatte”, depongono per una sanzione più contenuta a suo carico, che viene ritenuto equo fissarsi in mesi quattro di inibizione. Deve anche asseverarsi la responsabilità oggettiva della Società per la quale l’atleta, l’allenatore ed i due dirigenti, risultano tesserati al momento dell’episodio (recte: degli episodi), che discende dal vincolo di appartenenza alla stessa, una volta conclamata la responsabilità diretta degli appartenenti alla stessa. Ciò posto, in concreto, appare di un certo rilievo, quindi significativamente grave, l’indebito ascrivibile al sodalizio, essendosi trattato di pluralità di episodi che hanno coinvolto la società in modo reiterato, con la partecipazione di varie figure di tesserati, ciascuno per il proprio tratto, ma complessivamente concordi e, quindi, anche superandosi quel necessario filtro deterrente che ogni figura - specie se direttiva - deve frapporre di fronte all’illecito comunque evidenziatosi - e poi direttamente condiviso - di altro appartenente al sodalizio. Appare congrua, in ragione di ciò l’applicazione di Euro 2.500 di ammenda. P.Q.M. Dichiara la responsabilità di ANDREI Alberto, PANCONI Roberto, MEZZANOTTE Enzo, ABAZI Ferdi e della A.S. LASTRIGIANA, in ordine alle contestazioni di cui in rubrica e applica all’ANDREI la inibizione per anni uno e mesi due; al PANCONI la inibizione per mesi nove; al MEZZANOTTE la inibizione per mesi quattro; al calciatore ABAZI la squalifica per mesi due ed alla Società A.S. LASTRIGIANA l’ammenda di Euro 2.500-
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