COMITATO REGIONALE TOSCANA – STAGIONE SPORTIVA 2003 – 2004 Comunicato Ufficiale N. 10 del 11/9/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare – DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI 247/03-gl. Deferimento da parte della Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. ai sensi dell’art.25 comma 4 lettera b di: – Giusti Davide quale calciatore; – A.S. Montale in persona del suo Presidente pro tempore entrambi della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., per avere, il calciatore sottoscritto la lista di trasferimento n.152063 a favore della A.S. Montale, mancante dell’assenso obbligatorio della di lui madre ( la firma apposta sul modulo è risultata falsa) , il Presidente pro-tempore per responsabilita’ oggettiva nella violazione ascritta al tesserato ed alla societa’ .. Fatti accertati dalla Commissione deferente in sede di reclamo proposto dalla sig.ra Grazzini Graziella madre del minore Giusti Davide.

COMITATO REGIONALE TOSCANA - STAGIONE SPORTIVA 2003 - 2004 Comunicato Ufficiale N. 10 del 11/9/2003– pubbl. su www.Figc-crt.org Delibere della Commissione Disciplinare - DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI 247/03-gl. Deferimento da parte della Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. ai sensi dell’art.25 comma 4 lettera b di: - Giusti Davide quale calciatore; - A.S. Montale in persona del suo Presidente pro tempore entrambi della violazione di cui all’art.1 comma 1 del C.G.S., per avere, il calciatore sottoscritto la lista di trasferimento n.152063 a favore della A.S. Montale, mancante dell’assenso obbligatorio della di lui madre ( la firma apposta sul modulo è risultata falsa) , il Presidente pro-tempore per responsabilita’ oggettiva nella violazione ascritta al tesserato ed alla societa’ .. Fatti accertati dalla Commissione deferente in sede di reclamo proposto dalla sig.ra Grazzini Graziella madre del minore Giusti Davide. Con rituale atto di notifica la C.D. provvedeva a convocare le parti avanti a se per l’udienza del 18/7/2003. Alla predetta udienza si presentava il calciatore, mentre non si presentava alcuno per la Società Montale ( si presentava l’ex Presidente non piu’ tesserato e quindi privo di ogni titolo ) Il Giusti dichiarava che il fatto era avvenuto per la mancanza di collegamento fra il consigliere addetto al tesseramento ed il legale rappresentante della Società e che attualmente il Presidente della Società sportiva Montale è il sig.Morandi Marco Tullio , la cui nomina e’ avvenuta successivamente ai fatti contestati. Il Giusti infine dichiarava di avere cessato ogni attività calcistica nell’ambito della Federcalcio. La C.D. esaminati gli atti ufficiali e quanto emerso in istruttoria, acclarata la responsabilità degli incolpati, decide quanto segue: - squalifica il calciatore sig.Giusti Davide per mesi sei , (da scontarsi al momento di un suo tesseramento FIGC.) - inibisce il sig. Morandi Marco Tullio, per resposabilita’ oggettiva nella sua qualita’ di attuale Presidente della Società Montale, da ogni attività nell’ambito della F.I.G.C per anni uno.
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