COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 02 del 11/07/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento del Presidente del Comitato Regionale Umbria L.N.D. nei confronti di: 1) Capruzzi Francesco, allenatore della società A.C. S. Enea 2) Vincenti Patrizio, dirigente della società A.C. S. Enea 3) Società A.C. San Enea, in persona del presidente pro-tempore

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 02 del 11/07/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento del Presidente del Comitato Regionale Umbria L.N.D. nei confronti di: 1) Capruzzi Francesco, allenatore della società A.C. S. Enea 2) Vincenti Patrizio, dirigente della società A.C. S. Enea 3) Società A.C. San Enea, in persona del presidente pro-tempore Incolpati: Ø i primi due: della violazione di cui all’art. 1 del Codice di G.S.,per aver cercato di indurre l’arbitro della gara Passignanese-S.Enea del campionato Juniores,disputata a Passignano sul Trasimeno il 17/5/2003,a non annotare nel referto di gara l’ammonizione comminata al calciatore Mancinelli Michele; Ø la terza: della violazione dell’art.2, comma 4, del Codice di G.S. per responsabilità oggettiva della violazione ascritta ai primi due,quali suoi tesserati, Ø ha pronunciato nella seduta del 10/7/2003,la seguente decisione. FATTO · Il Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Perugia, con delibera pubblicata nel C.U. del Comitato Provinciale di Perugia n.40 del 21 maggio 2003, comminava a Capruzzi Francesco, allenatore della società A.S. S. Enea, ed a Vincenti Patrizio, dirigente della stessa società, rispettivamente la squalifica fino al 30/6/2003 e la inibizione a svolgere ogni attività fino al 31/7/2003,per violazione dell’art.1 Codice di G.S. per aver entrambi cercato di indurre l’arbitro della gara a non annotare, nel referto di gara, l’ammonizione irrogata nei confronti del calciatore della loro società Mancinelli Michele,con riferimento alla gara del Campionato Juniores Passignanese – S.Enea, disputata a Passignano sul Trasimeno in data 17/5/2003. · Considerato che le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo ai suddetti tesserati dovevano ritenersi illegittimamente irrogate, dal momento che,secondo il disposto dell’art. 24 del citato codice, la conoscenza della violazione dell’art.1, comma 1 dello stesso codice, non rientra nella competenza dei Giudici Sportivi,il Presidente del C.R.Umbria L.N.D., in ossequio all’art.40, punto 9, del Codice di G.S.,richiamava,con provvedimento del 13/6/2003, gli atti del procedimento svoltosi dinanzi al Giudice Sportivo Provinciale di Perugia ed, accertata la nullità della sopra richiamata delibera, con successiva nota del 13.06.2003 investiva questa Commissione per un nuovo giudizio di primo grado, deferendo i signori Capruzzi Francesco, Vincenti Patrizio e la società A.C. S.Enea, perché ciascuno rispondesse di quanto loro rispettivamente addebitato. · La trattazione del procedimento, dopo gli adempimenti di rito, veniva fissata per il 10/7/2003. · All’odierna udienza si sono presentati gli incolpati sopra citati; nessuno si è presentato in rappresentanza della Società. · Il Sig. Capruzzi ha dichiarato: “Sono entrato nello spogliatoio dell’arbitro per salutarlo come è mio solito. In detta circostanza il direttore di gara mi ha fatto presente che era dispiaciuto per aver dovuto ammonire un giocatore diffidato. A seguito di questa affermazione ho replicato dicendo che se era possibile intervenire sulla ammonizione bene, altrimenti non sarebbe importato”. · Il Sig. Vincenti Patrizio, dal canto suo, ha dichiarato: “Effettivamente mi sono rivolto all’arbitro dicendogli se era possibile togliere l’ammonizione al calciatore Mancinelli e ciò in considerazione del fatto che essendo lo stesso già diffidato non avrebbe potuto disputare l’ultima partita, per cui ci saremmo trovati in precarietà di giocatori per la partita successiva”. · Al termine degli interrogatori entrambi gli incolpati concludevano rimettendosi alla decisione della Commissione. MOTIVI DELLA DECISIONE · In via preliminare,va considerato che,alla luce del disposto di cui all’art.40, punto 9,del Codice di Giustizia Sportiva, correttamente, per quanto concerne modi e tempi, risulta essere stata esercitata dal Presidente del C.R.U. la procedura richiamata dalla menzionata disposizione. · Con riferimento al merito, questa Commissione osserva che nessun dubbio è consentito avere in ordine alla responsabilità degli addebiti loro rispettivamente ascritti. · E’ fuori discussione che il comportamento tenuto dall’allenatore Capruzzi e dal dirigente Vincenti integra la violazione dell’art. 1 C.G.S. in quanto teso ad indurre l’arbitro ad operare contro i propri doveri. Se ciò e vero, non può però sottacersi il fatto che la condotta del Sig. Capruzzi si presenta sostanzialmente non molto grave, atteso che ha semplicemente inteso fare di rimando un semplice invito, rispetto a quanto il direttore di gara gli aveva in precedenza annunciato in merito alla ammonizione comminata. · Tale azione è, però, comunque censurabile anche se non può essere completamente trascurata la modalità della stessa ai fini della comminazione della sanzione che viene ritenuta equa nella squalifica di giorni trenta. · Diverso appare invece il comportamento del Sig. Vincenti dal momento che ha esplicitamente richiesto, sia pure con assoluta educazione, all’arbitro, la cancellazione della ammonizione dal referto (peraltro, il direttore di gara da parte sua non ha evidenziato nel suo referto nessun atteggiamento contrario alle buone maniere). · Di conseguenza, a giudizio di questa Commissione appare equo infliggere al menzionato Vincenti, quale dirigente della Società A.C. S. Enea la inibizione temporanea di giorni quarantacinque a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale. · A tutto ciò consegue la dichiarazione di responsabilità -responsabilità oggettiva- della A.C. S. Enea alla quale viene inflitta l’ammenda di euro cinquanta, essendo i suddetti Capruzzi e Vincenti suoi tesserati. P.Q.M. La Commissione così delibera: 1) Dichiarata la responsabilità degli incolpati Capruzzi Francesco e Vincenti Patrizio in ordine ai rispettivi addebiti, infligge a Francesco Capruzzi la squalifica di giorni trenta ed al dirigente Patrizio Vincenti la inibizione temporanea di giorni quarantacinque a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito Federale. 2) Dichiarata la responsabilità oggettiva della Società A.C. S. Enea per le violazioni ammesse dai propri tesserati, come sopra citati, infligge alla stessa l’ammenda di euro cinquanta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it