COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA – 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 13 del 17/09/2003 – pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di: ZAMPETTI Maurizio, Presidente della Società Foligno Calcio CAMPANACCI Claudio tesserato società Foligno Calcio SOCIETA’ Foligno Calcio.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA - 2003/2004 Comunicato Ufficiale N° 13 del 17/09/2003 - pubbl. su www.figc-cru.it Decisioni della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE Nel deferimento del Procuratore Federale della F.I.G.C. nei confronti di: ZAMPETTI Maurizio, Presidente della Società Foligno Calcio CAMPANACCI Claudio tesserato società Foligno Calcio SOCIETA’ Foligno Calcio. incolpati: i primi due: della violazione di cui all’art.3, comma 1, e art.1, comma 1, del C.G.S. per aver il primo reso dichiarazioni al quotidiano “IL CORRIERE dell’UMBRIA”, pubblicato il 21/1/2003, ed il secondo in occasione della trasmissione televisiva “Parliamone” sull’Emittente Televisiva Umbria TV del 17.1.2003 espresso giudizi lesivi della reputazione di associati A.I.A. e dell’operato della Giustizia Sportiva del Comitato Regionale Umbria L.N.D., come si desume dalla trascrizione dell’intervista e dalla documentazione allegata; la terza : della violazione dell’art.2, comma 4, C.G.S., per responsabilità oggettiva della violazione ascritta ai primi due, quali propri tesserati, ha pronunciato, nella seduta dell’11/9/ 2003, la seguente decisione. f a t t o Con atto dell’8 maggio 2003, il Procuratore Federale della F.I.G.C., all’esito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, deferiva a questa Commissione i signori ZAMPETTI Maurizio,presidente della società Foligno Calcio, CAMPAGNACCI Caudio,tesserato per la citata società e la società FOLIGNO CALCIO in persona del suo legale rappresentante pro-tempore per rispondere delle incolpazioni rispettivamente loro ascritte. L’intervento del menzionato Ufficio prendeva le mosse dalla nota 22 gennaio 2003, rimessa dal Presidente f.f. del Comitato Regionale Arbitri Umbria al Presidente del C.R.U. L.N.D. dott. Luigi Rapace, con allegata una videocassetta relativa alla trasmissione andata in onda sull’emittente Umbria TV in data 17/1/2003, e da quest’ultimo, poi, inviata al menzionato Ufficio con nota del 24/1/2003,unitamente ad una fotocopia di un articolo apparso sul quotidiano “IL CORRIERE DELL’UMBRIA” del 21/1/2003 Il Collaboratore dell’Ufficio Indagini, nella sua relazione, rappresentava che si era, dapprima, proceduto alla trascrizione delle dichiarazioni, rilevanti ai fini degli accertamenti, fatte dai tesserati della Società FOLIGNO CALCIO con riferimento all’incontro Narnese / Foligno, disputato il 12.1.2003, e che si era proceduto ad interrogare, fra i partecipanti alla trasmissione, CAMPAGNACCI Claudio, il quale confermava la sua partecipazione alla trasmissione stessa . A seguito degli accertamenti effettuati dall’Ufficio Indagini, scaturiva il deferimento a questa Commissione, ad opera del Procuratore Federale della F. I. G. C. dei soggetti sopra indicati, perché rispondessero di quanto a ciascuno rispettivamente addebitato. La trattazione del procedimento, dopo gli adempimenti di rito, veniva fissata l’11/9/2003 . All’odierna udienza, è intervenuto, per il Procuratore Federale, l’Avv. Marco Mattioli Il Procuratore Federale concludeva per l’affermazione della responsabilità degli incolpati e chiedeva che fosse inflitta al primo la inibizione di mesi uno, al secondo una squalifica di mesi tre ed alla Società un’ ammenda di € 200,00. motivi della decisione Nessun dubbio è consentito avere in ordine alla responsabilità degli ZAMPETTI e CAMPANACCI con riferimento agli addebiti loro contestati. L’art. 3,comma 1°,del Cod.di G.S.,vieta,a tutti i soggetti dell’Ordinamento Federale,di esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione di altre persone o di organismi operanti nell’ambito federale. Il costante indirizzo giurisprudenziale della C.A.F. evidenzia, poi,che il fondamento della violazione di detta norma va individuato nella sua pubblicità. Ciò chiarito, appare evidente che il precisato elemento, che costituisce il fondamento della violazione attribuita agli incolpati Zampetti e Campanacci, sussiste nella fattispecie atteso che il primo ha reso dichiarazioni ad un Organo di stampa ed il secondo ha preso parte attiva alla trasmissione indicata nell’atto di incolpazione. E che poi le dichiarazioni rese dallo Zampetti al giornale “Il Corriere dell’Umbria” e gli interventi del Campanacci effettuati nella trasmissione televisiva contengano dichiarazioni sicuramente lesive di soggetti che operano nell’ambito federale della F.I.G.C. non può essere posto in discussione, sol se si considerano nella loro comune accezione. Ed invero, per quanto concerne lo Zampetti, egli ha dichiarato alla stampa, con riferimento alla decisione del G.S.presa in occasione della gara fra la Narnese ed il Foligno: “…Mi sembra una decisone fuori luogo…Questa decisione di far giocare la partita a porte chiuse infanga una annata …Per me far giocare una gara a porte chiuse è decisione avventata…Faremo ricorso a questa assurda decisione” e per quanto riguarda il Campanacci, egli ha dichiarato in televisione: “….E’ punita una città perché abbiamo rialzato la testa…Non ci da fastidio questo, giocare una domenica a porte chiuse, ma il modo in cui è stato fatto…”. E’ evidente che le espressioni sopra riportate travalicano il legittimo diritto di critica ed appaiono inequivocabilmente lesive degli Organi della Giustizia Sportiva, accusati, implicitamente, di non aver usato il dovuto equilibrio ma di aver preso decisioni con un certo intento persecutorio. Vero è che lo Zampetti ha cercato di escludere la propria responsabilità, assumendo di non aver reso la intervista in oggetto, ma è anche vero che tale affermazione non trova negli atti un riscontro obbiettivo. E se si considera, poi, che lo stesso ha affermato di aver reso altre interviste la sua difesa appare non credibile. Di conseguenza, alla luce di quanto sopra, debbono ritenersi realizzate le violazioni contestate ai deferiti, per cui, in ordine alle stesse, va dichiarata la loro responsabilità; da ciò discende anche l’affermazione della responsabilità oggettiva del Foligno Calcio S.r.l.. Per quanto concerne le sanzioni, questa Commissione ritiene equo infliggere al Presidente Maurizio Zampetti la inibizione di giorni venti a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare nell’ambito federale; al Sig. Claudio Campanacci, tesserato per la Società Foligno Calcio, la squalifica di mesi uno e giorni quindici ed alla Società Foligno Calcio S.r.l. l’ammenda di Euro 200,00. p. q. m. la c.d. Dichiara: Maurizio Zampetti, Claudio Campanacci e la Società Foligno Calcio S.r.l. responsabili delle violazioni loro rispettivamente ascritte; infligge a Maurizio Zampetti la inibizione di giorni venti a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell’ambito federale; a Claudio Campanacci, tesserato per la Società Foligno calcio S.r.l. la squalifica di mesi uno e giorni quindici ed alla Società Foligno Calcio S.r.l. l’ammenda di euro 200.00 (duecento).
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