COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 2 DEL 12/07/2001– PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEI SIGG.RI DONATO CEROLI, PRESIDENTE DELLA A.S. PERANO E D’ALONZO SEBASTIANO, DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETA’, NONCHE’ DI QUEST’ULTIMA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 2 DEL 12/07/2001– PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEI SIGG.RI DONATO CEROLI, PRESIDENTE DELLA A.S. PERANO E D’ALONZO SEBASTIANO, DIRIGENTE DELLA STESSA SOCIETA’, NONCHE’ DI QUEST’ULTIMA PER VIOLAZIONE, RISPETTIVAMENTEDELLA’ART.1, COMMA 3, E ART.6, COMMA 1, G.G.S. Con nota del 22/5/01 del Presidente del Comitato Regionale Abruzzese, sono stati deferiti a questa Commissione il sig. Sebastiano D’Alonzo, dirigente della A.S. Perano e quest’ultima società per rispondere il primo della violazione dell’art.1, comma 3 C.G.S. (per aver inviato al Comitato una lettera contenente espressioni lesive della reputazione dei tesserati dell’AIA) e la seconda della violazione dell’art.6, comma 1, C.G.S. (per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio dirigente). Con successiva nota del 30/50/01, lo stesso Presidente deferiva il sig.Donato Cerroli, Presidente della A.S.Perano e quest’ultima società per violazione delle stesse disposizioni per aver il primo rilasciato ad organi di informazione ed al Comitato stesso dichiarazioni lesive della reputazione del Presidente e del segretario del Comitato nonché dei tesserati dell’AIA e di organi federali. Riuniti i procedimenti, la Commissione, con nota del 18/6/01, ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra ricordate informandoli della fissazione della udienza ed avvisandoli del termine fissato per la presentazione delle deduzioni a difesa e per chiedere di essere sentiti. Gli stessi, peraltro, non hanno ritenuto di far pervenire scritti né hanno chiesto di essere sentiti. Osserva la Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti appare chiara avendo gli stessi, negli scritti inviati agli organi di informazione ed al Comitato , esorbitato da un legittimo diritto di critica concretizzando una ipotesi di sicura violazione del disposto di cui all’art. 1 C.G.S. Non priva di significato appare, infine, la circostanza del mancato invio delle difese e della richiesta di audizione. In ordine alle sanzioni, ritiene equo la Commissione, comminare al Ceroli la sanzione della inibizione fino al 31/12/01, ed al D’Alonzo fino al 31/10/01, apparendo la posizione di quest’ultimo meno grave. Alla società Perano, responsabile oggettivamente di comportamenti dei suoi dirigenti, deve essere, invece, inflitta l’ammenda di £.800.000. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA Di infliggere al sig, Donato CEROLI la sanzione della inibizione a svolgere mansioni in seno alla FIGC fino al 31/12/01 ed al sig.Sebastiano D’ALONZO fino al 31/10/01. Delibera, altresì, di infliggere ala soc.PERANO l’ammenda di £.800.000.
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