COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 4 DEL 26/07/2001-PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZESE DELLA FIGC-LND DEI SIG.RI LUCIANO FALCO, PAOLO PALLADINETTI, MARCO GIARDINELLI, MARCO MISCELLANEO, BENITO DI CREDICO, FLAVIO BALDELLA TESSERATI IN FAVORE DELLA S.S. ATLETICO COLLI, NONCHE’ DEI SIGG.RI AMELIO DANELUTTI E FAUSTO GIANGREGORIO, TESSERATI IN FAVORE DELLA G.S. CASTELCECCHIO SUBEQUO E DI ENTRAMBE LE SOCIETA’ PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART.1 E DELL’ART.6 C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 4 DEL 26/07/2001-PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZESE DELLA FIGC-LND DEI SIG.RI LUCIANO FALCO, PAOLO PALLADINETTI, MARCO GIARDINELLI, MARCO MISCELLANEO, BENITO DI CREDICO, FLAVIO BALDELLA TESSERATI IN FAVORE DELLA S.S. ATLETICO COLLI, NONCHE’ DEI SIGG.RI AMELIO DANELUTTI E FAUSTO GIANGREGORIO, TESSERATI IN FAVORE DELLA G.S. CASTELCECCHIO SUBEQUO E DI ENTRAMBE LE SOCIETA’ PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART.1 E DELL’ART.6 C.G.S. Con nota del 16/5/01 il Presidente del CRA della FIGC-LND ha deferito a questa Commissione i tesserati di cui in epigrafe, nonché le relative società di appartenenza per rispondere i primi della violazione dell’art. 1 C.G.S. per aver sottoscritto un fax con il quale si chiedeva l’annullamento dell’ammonizione irrogata ad un calciatore del Castelvecchio Subequo e la seconda della violazione ascritta ai propri tesserati. A seguito di tale deferimento la Commissione Disciplinare, con nota 18/6/01, ha contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme in oggetto informando della fissazione dell’udienza ed avvisandoli del termine stabilito per la presentazione delle deduzioni a difesa e per chiedere di essere sentiti. Solo i tesserati dell’ATLETICO COLLI PESCARA hanno fatto pervenire deduzioni a difesa. Osserva la Commissione che tutti i soggetti deferiti devono essere prosciolti dagli addebiti, non essendo emersa la loro responsabilità in ordine ai fatti contestati, visto che dal tenore del fax in questione non è dato rilevare l’intenzione di violare le norme di cui all’art.1 C.G.S., apparendo invece lo stesso documento come uno sfogo dettato dal risentimento per un’ammonizione che sarebbe stata erroneamente irrogata al calciatore del G.S. CASTELVECCHIO SUBEQUO. Per quanto invece concerne i tesserati dell’ATLETICO COLLI, appare verosimile che con la loro sottoscrizione del documento intendessero avallare il contenuto dello stesso. Non essendo pertanto chiaramente evidenziabile la malafede dei soggetti deferiti, ritiene la Commissione di dovergli prosciogliere. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di prosciogliere i soggetti di cui in epigrafe.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it