COMITATO REGIONALE ABRUZZO – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/11/2001 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA GABRIELLA ALIMONTI, PRESIDENTE DEL G.S. PIZZOLI E DELLA STESSA SOCIETA’ (DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZESE DELLA FIGC – LND DEL 16/10/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 24 del 15/11/2001 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DELLA SIG.RA GABRIELLA ALIMONTI, PRESIDENTE DEL G.S. PIZZOLI E DELLA STESSA SOCIETA’ (DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZESE DELLA FIGC – LND DEL 16/10/01) A seguito del deferimento del Presidente del C.R. Abruzzese della FIGC è stata contestata al Presidente del G.S. Pizzoli sig.ra Gabriella Alimonti la violazione dell’art.3 comma 1 del C.G.S. per aver, in una lettera indirizzata al C.R. A.I.A., espresso giudizi lesivi della reputazione dei tesserati della Associazione Italiana Arbitri ed al G.S. Pizzoli la violazione di cui all’art.3, comma 2, C.G.S. per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente. La sig.ra Alimonti, a suo nome e per conto della società che rappresenta, non ha fatto pervenire deduzioni a difesa, né può essere accolta la sua richiesta di essere sentita, in data diversa da quella fissata per l’esame del deferimento di cui in epigrafe , essendo stata fissata la data di comparizione per l’odierna udienza, come preventivamente comunicato a mezzo della contestazione del 26/10/01. Osserva la Commissione che la responsabilità della sig.ra Alimonti deve essere affermata in relazione alle dichiarazioni contenute nella nota dell’8/11/01, inviata al Designatore Regionale della sez.arbitrale del C.R. Abruzzese. Invero nelle dichiarazioni predette sono ravvisabili giudizi che trasmodano il riconosciuto e tutelato diritto di critica e che evidenziano, al contrario, una lesività tale da violare senza ombra di dubbio i doveri di cui all’art. 1 C.G.S. Inoltre, della violazione ascritta al suo Presidente deve essere ritenuto oggettivamente responsabile anche la società. Per quanto concerne le sanzioni, si reputa equo infliggere al Presidente la sanzione della inibizione a svolgere le funzioni di cui all’art.9, lett. e, C.G.S. fino al 28/2/02 ad al G.S.Pizzoli l’ammenda di £.300.000 Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al Presidente della soc.G.S.Pizzoli, sig.ra Alimonti Gabriella, l’inibizione a svolgere ogni attività in seno alla FIGC fino al 28/2/02 ed alla soc.G.S.Pizzoli l’ammenda di £.300.000: Dispone che la presente decisione sia comunicata al Presidente della G.S. Pizzoli ed alla stessa società
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