COMITATO REGIONALE ABRUZZO – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 28/02/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CRA-LND, DEL SIG.ANTONIO RICCA, PRESIDENTE DELLA A.S FRANCAVILLA, E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART.3, COMMA 1, E DELL’ART.3, COMMA 2, CGS

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 54 del 28/02/2002- pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL CRA-LND, DEL SIG.ANTONIO RICCA, PRESIDENTE DELLA A.S FRANCAVILLA, E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART.3, COMMA 1, E DELL’ART.3, COMMA 2, CGS Con nota del 14/1/02, il Presidente del CRA-LND ha deferito a questa Commissione il sig. Antonio Ricca, Presidente della A.S.Francavilla e quest’ultima società per rispondere delle violazioni di cui in epigrafe per aver inviato al Comitato Regionale FIGC un telegramma contenente minacce ed espressioni lesive della reputazione dei Dirigenti del Comitato. A seguito del deferimento, venivano contestate al Ricca ed alla A.S.Francavilla le violazioni stesse con nota del 31/1/02, regolarmente notificata , e, nel contempo, veniva loro comunicata la data della fissazione della udienza di discussione per il giorno 25/2/02 con termine per il deposito di memorie difensive e per la richiesta di audizione. In data 20/2/02 i soggetti deferiti facevano pervenire scritti difensivi eccependo , in rito l’inammissibilità della contestazione per assoluta genericità della stessa e sostenendo nel merito che nella condotta loro ascritta non si ravvisavano minacce o potenziali lesioni della reputazione di Dirigenti del Comitato Regionale. Il Ricca e la A.S.Francavilla, pur ritualmente invitati, non sono comparsi dinanzi a questa Commissione. L’eccezione di inammissibilità non può essere accolta, sia perché l’atto di deferimento inoltrato dal Presidente del CRA contiene gli elementi essenziali che consentono di individuare l’oggetto della presunta violazione contestata, sia perché i soggetti deferiti avrebbero comunque potuto acquisire copia degli atti per accertare l’integrale contenuto della nota di deferimento. Nel merito, ritiene questa Commissione che nel telegramma oggetto di contestazione non sembra possano ravvisarsi gli estremi della violazione contestata, non potendosi escludere che un eccesso di tutiorismo a vantaggio dei propri tesserati possa avere in qualche modo portato la società ad eccedere nei toni della comunicazione inviata al competente Comitato. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di prosciogliere il sig.Antonio Ricca e la A.S. Francavilla dagli addebiti contestati.
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