COMITATO REGIONALE ABRUZZO – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/03/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL CALCIATORE DE DE PETRIS DMITRIJ, TESSERATO CON LA SOC. HATRIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 CGS E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART.3, COMMA 2, CGS

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 59 del 28/03/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL CALCIATORE DE DE PETRIS DMITRIJ, TESSERATO CON LA SOC. HATRIA, PER VIOLAZIONE DELL’ART.1 CGS E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART.3, COMMA 2, CGS Con nota del 14/2/02, il Presidente del C.R.A.-L.N.D. ha deferito a questa Commissione il calciatore De Petris Dmtrij e la soc.Hatria per rispondere il primo della violazione dell’art.1 CGS (per aver inviato a vari organi una lettera contenente espressioni lesive della reputazione di tesserati AIA) e la seconda della violazione dell’art.3, comma 2, CGS (per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio calciatore). Con nota del 20/2/02, spedita con racc. del 26/2/02, la Commissione ha quindi contestato ai soggetti deferiti la violazione delle norme sopra ricordate informandoli della fissazione dell’udienza ed avvisandoli del termine fissato per la presentazione delle deduzioni a difesa e per chiedere di essere sentiti. Con nota del 26/2/02, la soc.HATRIA ha fatto pervenire deduzioni difensive con le quali ha evidenziato la propria estraneità alla iniziativa adottata dal tesserato il quale, in ogni caso, aveva solo esternato il proprio pensiero in completa buona fede. Gli stessi soggetti deferiti, peraltro, pur avendo chiesto di essere sentiti, non hanno ritenuto di comparire. Osserva la Commissione che la responsabilità del De Petris appare chiara avendo lo stesso, nello scritto inviato a vari organi della FIGC, esorbitato da un legittimo diritto di critica usando espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti di un appartenente all’AIA e concretizzando, quindi, una ipotesi di sicura violazione del disposto di cui all’art.1 C.G.S. Quanto alla società non può che discendere nei suoi confronti una conseguente affermazione di responsabilità e titolo oggettivo. In ordine alle sanzioni, ritiene equo la Commissione comminare al De Petris la squalifica per mesi due fino al 28/5/02 ed alla soc.HATRIA quella dell’ammenda di Euro 154.94. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al calciatore De Petris Dmitrij, la squalifica fino al 28/5/02 ed alla soc. S.P. HATRIA CALCIO l’ammenda di euro 154.94.
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