COMITATO REGIONALE ABRUZZO – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 18/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL CALCIATORE FRANCO MARCHEGIANI, TESSERATO DELL’A.S.C. NOTARESCO E DELLA STESSA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART.3, COMMI 1 E 2, C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 63 DEL 18/04/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE A CARICO DEL CALCIATORE FRANCO MARCHEGIANI, TESSERATO DELL'A.S.C. NOTARESCO E DELLA STESSA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE DELL’ART.3, COMMI 1 E 2, C.G.S. Con nota del 14/1/02, il Presidente del C.R.A. della L.N.D.-FIGC ha deferito a questa Commissione il sig. Franco Marchegiani, calciatore della A.S.C.Notaresco e la stessa società per violazione, rispettivamente, dell’art.3 comma 1 e 2 CGS per aver il primo rivolto al presidente stesso espressioni e frasi irriguardose con atteggiamento irridente e di scherno in occasione della gara amichevole Notaresco/Rappresentativa Regionale Abruzzo svoltasi a Notaresco il 10/1/02 e la seconda per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Ricevuto l’atto di contestazione con contestuale avviso di fissazione dell’udienza per la discussione , il Marchegiani e la soc. Notaresco facevano pervenire scritti difensivi con i quali chiedevano dichiararsi la improcedibilità della contestazione per assoluta genericità e concludevano per il rigetto della stessa previa audizione di alcuni testi che avrebbero confermato che, nell’occasione, fu il Presidente del Comitato ad esprimere pubblicamente giudizi lesivi della reputazione del calciatore. La Commissione, con ordinanza 25/2/02 rigettava l’eccezione di improcedibilità della contestazione e disponeva procedersi alla audizione dei sigg.ri Antonio Papponetti e Daniele Ortolano rispettivamente Presidente e V.Presidente del C.R.A. Venivano, in seguito ascoltati i testimoni addotti dai soggetti deferiti. Osserva la Commissione che la responsabilità del calciatore Franco Marchegiani deve essere affermata sulla base dei riferimenti forniti dal Presidente del CRA che hanno trovato riscontro oggettivo nelle dichiarazioni rese dal V.Presidente del Comitato Regionale nonché nelle contraddizioni ed inverosimiglianze rilevate nelle testimonianze rese dalle persone addotte da parte dei soggetti deferiti. Ora, mentre non può darsi prevalenza alla versione dei fatti riferita dalle massime cariche istituzionali regionali rispetto a quella fornita, evidentemente in maniera interessata, dai dirigenti della soc.Notaresco e dall’allenatore della stessa società, va rilevato che la tesi difensiva del mancato riconoscimento del Presidente Regionale da parte del Marchegiani urta contro la verosimiglianza sia perché lo stesso indossava un semplice cappellino e non un cappuccio che lo copriva totalmente sia perché, al momento del suo arrivo, era stato ricevuto dal V.Presidente Regionale e da due dirigenti della soc. Notaresco (v.dichiarazioni rese dal dr.Ortolano) cosicchè appare a dir poco strano che gli altri dirigenti ed il Marchegiani non avessero notato il suo arrivo e non lo avessero riconosciuto nel momento in cui faceva ingresso in campo. D’altro canto, anche a voler accedere a tale tesi difensiva, non si spiegherebbe in ogni caso il tono sprezzante, arrogante e irriguardoso tenuto dal Marchegiani nei confronti di una persona non identificata (v.dichiarazioni dr.Ortolano) mentre, per quanto concerne l’episodio avvenuto a fine gara, non può essere invocata la provocazione del presunto comportamento arrogante tenuto dal Presidente del CRA visto che il senso delle sue parole era oggettivamente un richiamo alle norme regolamentari che riguardano il settore dilettantistico (che vietano lauti compensi ai calciatori) mentre non priva di significato è la circostanza che lo stesso intendesse far riferimento al precedente deferimento del Marchegiani a questa Commissione che si concluse con la squalifica per mesi uno con il C.U. n.51 del 13/4/00. Considerato, peraltro, che l’episodio contestato assume particolare gravità in quanto accaduto nel corso della gara di allenamento che vedeva ospitata la rappresentativa “juniores” regionale e che lo stesso è nato a seguito di un violento colpo al viso inferto da un calciatore del Notaresco a quello della rappresentativa, ritiene la Commissione che sia equo irrogare al Marchegiani la sanzione della squalifica di mesi due. A titolo di responsabilità oggettiva deve, inoltre, rispondere la società Notaresco non senza sottolineare che, nell’occasione, i suoi dirigenti nulla fecero per stigmatizzare il comportamento del calciatore che si era reso responsabile del gesto di violenza. Nei confronti della società appare, pertanto, equo irrogare la sanzione dell’ammenda di Euro 516,46. Per questi motivi la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al calciatore Franco MARCHEGIANI la squalifica di mesi due ed alla ASC NOTARESCO l’ammenda di Euro 516,46.
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