COMITATO REGIONALE ABRUZZO – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 16/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO, DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC, A CARICO DEL SIG.FRANCO CAPUZZI, PRESIDENTE DELLA A.S. CASOLI, E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART.1, COMMA 1, E DELL’ART.2, COMMA 4, C.G.S.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 73 DEL 16/05/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, A SEGUITO DI DEFERIMENTO, DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC, A CARICO DEL SIG.FRANCO CAPUZZI, PRESIDENTE DELLA A.S. CASOLI, E DI QUEST’ULTIMA SOCIETA’ PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL’ART.1, COMMA 1, E DELL’ART.2, COMMA 4, C.G.S. Con nota del 13/3/02, la procura Federale della FIGC ha deferito a questa Commissione il sig.Franco Capuzzi e la A.S.Casoli per rispondere il primo della violazione dell’art.1, comma 1, CGS per aver chiesto ed ottenuto dal calciatore Fabio Marcucci l’importo di £.20.000.000 a titolo di corrispettivo per lo svincolo del calciatore medesimo, e la seconda per violazione del’art.2, comma 4, CGS per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente Con atto del 4/4/02, la Commissione contestava agli interessati la violazione di cui sopra informando che, nella riunione del 13/5/02, sarebbero stati esaminati i relativi deferimenti con termine fino al 6/5/02 per deduzioni a difesa e richieste di audizione. Depositata memoria difensiva nei termini, nella udienza dibattimentale veniva escusso un teste indicato dagli incolpati e, dopo ampia discussione, il rappresentante della Procura concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti con irrogazione al Capuzzi della inibizione per mesi tre e l’ammenda di Euro 500,00 ed alla A.S.Casoli dell’ammenda di Euro 500,00, mentre gli incolpati concludevano per il loro proscioglimento. La Commissione è di parere che il Capuzzi e la soc.Casoli debbono essere ritenuti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte. A fronte di precisi e circostanziati riferimenti raccolti dall’Ufficio indagini nel corso dell’istruttoria (v. documenti e dichiarazioni Pennesi Luca) che depongono per la fondatezza degli addebiti, il Capuzzi ha offerto una versione dei fatti (restituzione di somme anticipate a titolo personale per permettere al calciatore di affrontare costose cure dentistiche) che non ha trovato alcun riscontro oggettivo visto che il teste addotto ha riferito circostanze inconferenti ovvero di non diretta conoscenza mentre l’altro teste indicato non è comparso senza documentare i motivi del suo impedimento. Quest’ultimo, peraltro, non è stato indicato come presente al momento della dazione del denaro (la circostanza della dazione degli assegni è risultata pacifica) cosicchè la sua audizione sarebbe stata superflua. La stessa versione dei fatti, peraltro, urta contro la logica e contro le prove documentali acquisite visto che appare per lo meno strano che un Presidente di società, commerciante, anticipi notevoli somme ad un proprio calciatore, da valere quale rimborso-spese per la futura stagione, senza farsi rilasciare una ricevuta e senza creare un titolo che possa dare prova dell’operazione compiuta. Se, poi, fosse vero che il Marcucci avrebbe dovuto adempiere ad una obbligazione contratta personalmente con il Capuzzi perché ebbe ad emettere gli assegni in favore della soc.Casoli e non del Capuzzi? In ordine all’entità della sanzione da irrogare, osserva la Commissione che la violazione contestata è un fatto ricorrente a livello dilettantistico, se è vero, come è vero, che è stata progettata la riforma che legittima tali situazioni prevedendo lo svincolo automatico dei calciatori una volta raggiunti limiti di età. Va, inoltre, affermata la responsabilità diretta ed oggettiva della A.C.Casoli nella violazione contestata al suo Presidente ai sensi dell’art.2, comma 4, CGS Alla luce delle suesposte considerazioni, appare equo graduare le sanzioni come da dispositivo, costituendo, allo stato, violazione delle norme contestate il comportamento tenuto dal Capuzzi. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al sig.Franco Capuzzi la sanzione della inibizione a svolgere mansioni in seno alla FIGC per mesi due ed alla Soc.Casoli l’ammenda di Euro 500,00. Dispone procedersi alle notifiche di rito alla Procura Federale FIGC.
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