COMITATO REGIONALE CALABRIA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 24/9/2001 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 2 a carico di MANCUSO Leonardo, già Commissario Straordinario de La Sportiva Cariatese e SCIGLIANO Emilio, già Presidente (ora dirigente) della Pol. Torretta per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., nonché delle società LA SPORTIVA CARIATESE e POL. TORRETTA in applicazione dell’art. 6 comma 1 del C.G.S., su deferimento della Commissione Tesseramenti della F.I.G.C.

COMITATO REGIONALE CALABRIA - 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 17 DEL 24/9/2001 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N° 2 a carico di MANCUSO Leonardo, già Commissario Straordinario de La Sportiva Cariatese e SCIGLIANO Emilio, già Presidente (ora dirigente) della Pol. Torretta per la violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., nonché delle società LA SPORTIVA CARIATESE e POL. TORRETTA in applicazione dell’art. 6 comma 1 del C.G.S., su deferimento della Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. LA COMMISSIONE letti gli atti ufficiali; viste le risultanze del procedimento presso la Commissione Tesseramenti; ritenuto che i Sigg. Mancuso Leonardo e Scigliano Emilio – rispettivamente Commissario straordinario della “La Sportiva Cariatese” ed es Presidente (oggi dirigente) della Pol. Torretta come dagli stessi asserito nelle rispettive dichiarazioni del 5.8.2000 e del 28.11.2000 hanno mantenuto un comportamento non conforme ai principi finali dell’art. 1 comma 1 del C.G.S.; considerato che il fatto integra gli estremi della violazione contestata al Mancuso Leonardo ed a Scigliano Emilio e la responsabilità oggettiva delle società di appartenenza. P. Q. M. Irroga a MANCUSO LEONARDO ed a SCIGLIANO EMILIO l’inibizione fino al 24 MARZO 2002, nonché l’ammenda di £. 500.000 alle società LA SPORTIVA CARIATESE e POL. TORRETTA.
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