COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N°26 del 10/01/2002 – pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R. a carico A.C. IL PODIO-campionato di III^ categoria
COMITATO REGIONALE EMILIA – ROMAGNA – 2001/2002
Comunicato Ufficiale N°26 del 10/01/2002 - pubbl. su www.figc-dilettanti-er.it
DELIBERE DELLA C OMMISSIONE D ISCIPLINARE
DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SIGNOR PRESIDENTE DEL C.R.E.R.
a carico A.C. IL PODIO-campionato di III^ categoria
Con nota 4.12.2001 il Presidente del C.R.E.R. ha deferito, ex 25 del C.G.S., l'A.C.IL PODIO perché risponda della violazione dell'art.1 comma 1 del C.G.S. in ordine alla richiesta di tesseramento del calc.Azelmad Marouane, allegando alla documentazione una dichiarazione contenente l' attestazione che lo stesso calciatore non era mai stato tesserato per Federazioni Estere, rivelatasi poi non conforme alla realtà in quanto, per il predetto calciatore, relativamente a stagioni sportive precedenti, era stato richiesto il "transfert" internazionale alla Federazione Estera di competenza.
Regolarmente notificato l'atto di contestazione l'A.C.IL PODIO ha inviato memoria difensiva con la quale desidera mettere in evidenza l' assoluta buonafede con cui ha operato : il calc.AZELMAD MAROUANE aveva partecipato nella stagione sportiva 2000/01 all'attività giovanile de IL PODIO e, considerata sufficiente la documentazione già trasmessa nell'anno precedente confortata dalla dichiarazione della Federazione Calcistica Marocchina che il predetto calciatore non era vincolato presso la stessa per società locali, per la corrente stagione ne aveva chiesto il tesseramento per le vie normali, ritenendo pertanto di non commettere alcuna irregolarità. Chiede il proscioglimento dal deferimento.
La Commissione,
- letto il deferimento ;
- avute presenti le ragioni espresse dall'A.C. IL PODIO, della quale in questa sede è stato sentito il Presidente ;
- considerate le responsabilità della società deferita in ordine a quanto contestatole, con riferimento alla violazione dell' art.1 comma 1 del C.G.S., ;
- visto l'art. 13 del citato C.G.S.,
d e l i b e r a
- di infliggere all'A.C. IL PODIO l' ammenda di euro 50.
Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
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