COMITATO REGIONALE LIGURIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 9 del 20/09/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico di Nicolosi Francesco, Presidente A.S. Auxilium Alassio per violazione dell’art. 1 comma 3 CGS. Deferimento dell’A.S. Auxilium Alassio per responsabilità diretta.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 9 del 20/09/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dal Procuratore Federale a carico di Nicolosi Francesco, Presidente A.S. Auxilium Alassio per violazione dell'art. 1 comma 3 CGS. Deferimento dell'A.S. Auxilium Alassio per responsabilità diretta. Con provvedimento del 12/7/2001, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Francesco Nicolosi, Presidente dell’A.S. Alassio Auxilium, per violazione dell'art. 1, comma 1 e 3, del CGS (art. 3 del nuovo CGS), per avere espresso, nel corso di dichiarazioni rese ad organi d’informazione, giudizi lesivi della reputazione dell’ufficiale di gara e del Comitato Regionale Liguria, nonché l’A.S. Alassio Auxilium per violazione dell'art. 6, comma 1 del CGS (art. 2 comma 4 del nuovo CGS), per responsabilità diretta nella violazione ascritta al proprio Presidente. Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti, l’incolpato ha fatto pervenire una memoria difensiva, nella quale afferma che le dichiarazioni attribuite come sue affermazioni dirette sono state invece una libera rielaborazione ed una personale interpretazione alle diverse espressioni esposte all’articolista, al quale egli si era successivamente rivolto per ottenere una smentita ed una doverosa rettifica dell’articolo per come lo stesso era stato liberamente redatto ed elaborato: ma il cronista non aveva ritenuto soddisfare tale richiesta. Conclude porgendo le scuse all’arbitro ed al C.R. Liguria e rimettendosi alle decisioni della Commissione Disciplinare. Alla riunione odierna, è comparso il rappresentante della Procura Federale, avv. Paolo Pronzato, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre per il Nicolosi, ed a quella dell’ammenda di Lit. 1.000.000 (un milione) per l’A.S. Auxilium Alassio. La Commissione, esaminati gli atti, rileva che le dichiarazioni del Nicolosi riportate nell’articolo pubblicato dal quotidiano "La Stampa" – Edizione di Savona del 27/3//2001, sono censurabili. Affermare che il direttore di gara “arbitra sapendo già come orientare una partita”, e “si distingue per arroganza ed incompetenza” e che “il Comitato Regionale sembra pilotare i campionati sapendo benissimo, fin da settembre, chi deve salire di categoria e chi tornare in quella inferiore”, travalica il lecito diritto di critica, risolvendosi in un’accusa gratuita e in una forma di denigrazione. Quanto alle difese dell’incolpato, l’articolista riporta le frasi in forma virgolettata, talché non sussistono dubbi che le stesse siano l’espressione diretta dell’intervista del Nicolosi. Deve conseguentemente affermarsi la responsabilità del Nicolosi, alla quale segue quella diretta dell’A.S. Auxilium Alassio ai sensi dell’art. 6 comma 1 del CGS (art. 2 comma 4 del nuovo CGS). Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle espressioni e della assenza di precedenti specifici per il Nicolosi, appaiono quelle di cui al dispositivo. Per tali motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al sig. Francesco Nicolosi, presidente dell’A.S. Auxilium Alassio la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi tre [art. 14 punto 1 lett. e) CGS] ed all’A.S. Auxilium Alassio l’ammenda di Lit. 800.000 (ottocentomila) [art. 13 punto 1 lett. b) CGS].
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