COMITATO REGIONALE LIGURIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 13 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dal Presidente del Comitato Regionale Liguria a carico del sig. Gennaro Parente Presidente dell’U.S. Lagaccio, per aver utilizzato nella gara di Coppa Italia Baiardo-Lagaccio del 26 Agosto 2001 il calciatore Luigi Nelli in posizione irregolare di tesseramento. Deferimento dell’U.S. Lagaccio per responsabilità diretta nella violazione e del calciatore per doppio tesseramento.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 13 del 18/10/2001 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dal Presidente del Comitato Regionale Liguria a carico del sig. Gennaro Parente Presidente dell'U.S. Lagaccio, per aver utilizzato nella gara di Coppa Italia Baiardo-Lagaccio del 26 Agosto 2001 il calciatore Luigi Nelli in posizione irregolare di tesseramento. Deferimento dell'U.S. Lagaccio per responsabilità diretta nella violazione e del calciatore per doppio tesseramento. Con atto del 13.9.2001 il Presidente del Comitato Regionale Liguria ha deferito a questa Commissione il Signor Gennaro Parente, Presidente dell’U.S. Lagaccio, per aver utilizzato nella gara di Coppa Italia Baiardo-Lagaccio del 26 Agosto 2001, il calciatore Luigi Nelli, nato l’8.1.1983, in posizione irregolare perché tesserato per l’U.S. Bolzanetese Virtus. Con lo stesso atto sono stati deferiti anche il calciatore, per aver sottoscritto un doppio tesseramento, e la Società Lagaccio per responsabilità diretta nella violazione ascritta al suo Presidente (art. 2 comma 4 CGS). Alla odierna riunione sono comparsi entrambi i deferiti. Il Signor Parente ha affermato di aver agito in buona fede e di aver tesserato il Nelli dopo aver avuto conferma dalla Società Bolzanetese che il giocatore era stato posto in lista di svincolo; aveva poi provveduto, dopo la ricezione dell’atto di deferimento del CR Liguria, a regolarizzarne la posizione con l’emissione e la sottoscrizione della lista di trasferimento. La Commissione Disciplinare, vista la documentazione, ricordato che la buona fede non esclude la colpa, non può che concludere con l’affermazione della responsabilità del sig. Gennaro Parente e del calciatore Luigi Nelli, e preso atto e tenuto conto di quanto esposto in giudizio, ritiene adeguate le sanzioni di cui al dispositivo. Per tali motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al sig. Gennaro Parente, presidente dell’U.S. Lagaccio, la sanzione dell’inibizione temporanea per giorni trenta [art. 14 punto 1 lett. e) CGS], al calciatore Luigi Nelli la squalifica per una giornata ed all’U.S. Lagaccio l’ammenda di Lit. 500.000 (cinquecentomila) [art. 13 punto 1 lett. b) CGS].
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