COMITATO REGIONALE LIGURIA – Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico dei sigg. Lucio D’Aloisio e Luigi Gomboli, rispettivamente presidente e dirigente dell’U.S. S. Stefano al Mare per viol. art. 1 comma 1 CGS. Deferimento dell’U.S. Santo Stefano al Mare per responsabilità diretta e oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA - Stagione Sportiva 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 39 del 02/05/2002 – pubbl. su www.figc-lndcrliguria.org Delibere della Commissione Disciplinare Deferimento disposto dalla Procura Federale a carico dei sigg. Lucio D'Aloisio e Luigi Gomboli, rispettivamente presidente e dirigente dell'U.S. S. Stefano al Mare per viol. art. 1 comma 1 CGS. Deferimento dell'U.S. Santo Stefano al Mare per responsabilità diretta e oggettiva. Con provvedimento n. 2491/186 del 19.3.2002 il Procuratore Federale deferiva i tesserati e la Società sopra indicati per rispondere, i primi due della violazione dell’art. 1 comma 1 del CGS, in relazione agli art. 39 e 96 delle N.O.I.F. e 34 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e l’U.S. S. Stefano al Mare della violazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri dirigenti. All’odierna riunione è intervenuto l’avv. Maurizio Goria in rappresentanza della Procura Federale. Benché regolarmente avvisate sono assenti le parti, che non hanno ritenuto proporre memorie difensive. I fatti A seguito di denuncia sporta dall’A.C. Ospedaletti Sanremo riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dalla società U.S. Stefano al Mare in relazione all’irregolare utilizzazione del calciatore Domenico Letteriello, con conseguente elusione della normativa sui premi di preparazione, l’Ufficio Indagini ha accertato: che la soc. S. Stefano al Mare ha omesso di effettuare il regolare tesseramento, per la stagione 2000/2001, del giocatore Domenico Letteriello, utilizzandolo per 23 gare del campionato di seconda categoria, eludendo, in tal modo, anche la normativa sui premi di preparazione che, in caso di regolare tesseramento, avrebbe dovuto versare all’A.C. Ospedaletti Sanremo; che il sig. Luigi Gomboli, dirigente della predetta società, non ha provveduto a far sottoscrivere il cartellino del calciatore Domenico Letteriello, minore all’epoca dei fatti, ai genitori. Dal che il deferimento del P.F. come più sopra riportato. L’intervento del P.F. Il P.F., nel suo intervento chiede riaffermarsi la responsabilità di tutti gli incolpati e quindi infliggersi al D’Aloisio l’inibizione per mesi otto, al Gomboli l’inibizione per un anno e all’A.C. S. Stefano al Mare la sanzione della penalizzazione, nella corrente stagione sportiva, di cinque punti in classifica oltre all’ammenda di € 150,00. Il P.F., in particolare, ha posto l’accento sul fatto dell’utilizzo del calciatore in posizione irregolare per un numero rilevante di gare, con le conseguenze che sarebbero potute scaturire in caso di grave infortunio, con il tesserato privo di copertura assicurativa. La sentenza Ritiene la Commissione Disciplinare che i fatti ascritti ai due dirigenti, peraltro neppure contestati né giustificati dagli stessi, siano pienamente provati dalla precisa ed esauriente relazione dell’organo inquirente, talché debba accogliersi il principio di colpevolezza sostenuto dal P.F. e le richieste sanzionatorie, compreso la penalizzazione della società di cinque punti, sanzione ritenuta sufficientemente afflittiva a punire il comportamento doloso del sodalizio escludendolo, di fatto, vista l’attuale posizione in classifica, da qualsiasi possibilità d’accesso, praticamente anche mediante ripescaggio, al Campionato di categoria superiore. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere le seguenti sanzioni: - Lucio D’Aloisio, presidente dell’U.S. S. Stefano al Mare: inibizione temporanea per mesi otto [art. 14 punto 1 lett. e) CGS]. - Luigi Gomboli, dirigente dell’U.S. S. Stefano al Mare: inibizione temporanea per anni uno [art. 14 punto 1 lett. e) CGS]. - A.C. S. Stefano al Mare: penalizzazione di cinque punti nella classifica della corrente stagione sportiva [art. 13 punto 1 lett. f) CGS] e ammenda di € 150,00 [art. 13 punto 1 lett. b) CGS].
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