Comitato regionale veneto – Stagione Sportiva – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 20 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO nei confronti della Società A.C. Gasparini Istrana

Comitato regionale veneto – Stagione Sportiva - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°22 del 20 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO nei confronti della Società A.C. Gasparini Istrana Il Presidente del C.R. Veneto, con atto del 23/10/2002, ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società A.C. Gasparini Istrana, partecipante con la propria prima squadra al Campionato di Promozione, per non avere iscritto una formazione Juniores al Campionato 2002/2003, come reso obbligatorio dalle disposizioni emanate dal Comitato Regionale Veneto L.N.D. con proprio Comunicato n. 1 dell’1/7/2002 punto A/2, lettera f) e punto A/9 comma 1-a) della corrente stagione sportiva. La Commissione Disciplinare sentito il legale rappresentante delle Società A.C. Gasparini Istrana; ritenuta la sussistenza della violazione ascritta, peraltro riconosciuta dalla stessa Società deferita; viste le disposizioni pubblicate sul Comunicato Ufficiale n. 1 del C.R.V. - L.N.D. dell’1/7/2002, che impongono l’irrogazione di una sanzione pecuniaria. P.Q.M. la Commissione Disciplinare delibera di infliggere alla Società A.C. Gasparini Istrana la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it