COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 27 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO nei confronti : · della Società Assdi Ambroveneto Vicenza – Divisione Calcio a Cinque – Campionato C/1 · del Sig. Vittorio Cremona – Presidente Assdi Ambroveneto Vicenza

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°24 del 27 Novembre 2002 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO nei confronti : · della Società Assdi Ambroveneto Vicenza - Divisione Calcio a Cinque - Campionato C/1 · del Sig. Vittorio Cremona - Presidente Assdi Ambroveneto Vicenza Il Presidente del C.R. Veneto, con atto del 23/10/2002, ha deferito a questa Commissione Disciplinare : - la Società Assdi Ambroveneto di Vicenza - il Sig. Vittorio Cremona - Presidente dell’Assdi Ambroveneto per violazione dell’art. 1 comma 1° del C.G.S. in quanto, attivato dal Delegato Regionale di Calcio a Cinque (a seguito di reclamo inoltrato dal F.B. Conegliano Five al Giudice Sportivo Regionale), constatava che la Società deferita aveva fornito, prima dell’inizio dell’attività del Campionato di Serie C/1 2002/2003, una dichiarazione firmata dal Presidente della Società relativa al campo di gioco, difforme dal vero, poiché l’impianto presentava misure inferiori rispetto a quelle previste per la categoria. Veniva convocato il rappresentante legale della Società il quale forniva giustificazioni in ordine alla contestata dichiarazione. La Commissione Disciplinare ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano pacificamente acquisiti al giudizio. E’ infatti incontroverso che il campo di gioco della Società Assdi Ambroveneto aveva in concreto una lunghezza di mt. 34, inferiore quindi a quella minima di mt. 36 prescritta per la partecipazione al Campionato di competenza 2002/2003 (cfr. C.U. n. 45 punto 5.1.1. del 24/4/2002, come modificato dalla Circolare 8/7/2002 del Delegato Regionale della Divisione Calcio a Cinque). E’ del pari pacifico che la necessaria dichiarazione di idoneità del campo di gioco resa dal Presidente della Società, indicava una lunghezza di mt. 36. P.Q.M. la Commissione Disciplinare visti gli articoli 1, 1° comma, 13 e 14 del C.G.S. ritenuto che la condotta del Sig. Cremona Vittorio - Presidente dell’Assdi Ambroveneto - integra la violazione dei principi sanciti dall’art. 1, 1° comma cit ritenuto altresì e per conseguenza l’oggettiva responsabilità della Società AssdiAmbroVeneto per l’operato del suo Dirigente delibera di infliggere le seguenti sanzioni : · inibizione sino al 28 Febbraio 2003 a carico del Sig. Cremona Vittorio · ammenda di € 100,00 a carico della Società Assdi Ambroveneto di Vicenza.
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