COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA – 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 22 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO nei confronti : · Società A.C. Torrebelvicino · Presidente A.C. Torrebelvicino Sig. Trentin Giorgio · Giocatrice Baù Laura · Giocatrice Rouazen Nadia

COMITATO REGIONALE VENETO – STAGIONE SPORTIVA - 2002/2003 Comunicato Ufficiale N°31 del 22 Gennaio 2003 – pubbl. su www.figcvenetocalcio.it Delibere della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DEL PRESIDENTE DEL C.R. VENETO nei confronti : · Società A.C. Torrebelvicino · Presidente A.C. Torrebelvicino Sig. Trentin Giorgio · Giocatrice Baù Laura · Giocatrice Rouazen Nadia Il Presidente del C.R. Veneto con atto del 29/11/2002, ha deferito a questa Commissione Disciplinare la Società A.C. Torrebelvicino ed il suo Presidente Sig. Trentin Giorgio, nonché le calciatrici Baù Laura e Rouazen Nadia per infrazione all’art. 1 comma 1) del C.G.S. Il procedimento è nato da una segnalazione del Delegato Regionale della Divisione Calcio a Cinque con la quale si denunciava quanto segue : l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, in data 10/11/2002, ha respinto il tesseramento della giocatrice Baù Laura “non idonea” a svolgere attività agonistica, a favore dell’A.C. Torrebelvicino. In data 25/1/2001 l’Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC aveva registrato l’inidoneità fisica della giocatrice, inidoneità confermata in date successive, provvedendo al previsto svincolo automatico; tali movimenti sono stati comunicati alla Società interessata attraverso i periodici tabulati; nonostante quanto sopra la Società impiegava la suddetta atleta, priva di tesseramento, in gare dei Campionati di Calcio a Cinque Femminile delle stagioni 2001/2002 e 2002/2003. l’Ufficio Tesseramento del C.R. Veneto, in data 11/6/2002, ha annullato il tesseramento richiesto dall’A.C. Torrebelvicino a favore della giocatrice straniera Rouazen Nadia, in quanto inoltrato dopo il termine regolamentare fissato per il 30/4/2002. Anche in questo caso la Soc. Torrebelvicino ha impiegato la Rouazen in gare del Campionato di Calcio a Cinque Femminile delle stagioni 2001/2002 e 2002/2003 non avendone titolo e comunque senza aver atteso la regolarizzazione della posizione di tesseramento dell’atleta. Le parti venivano convocate avanti la Commissione ed in quella sede ascoltate con la rappresentanza tecnica di difensore. La Società deferita depositava altresì memorie difensive – in una delle quali veniva segnalata una precisa responsabilità anche in capo a due Dirigenti della stessa Società, che sottoscrivevano per conferma, i Signori Casara Gianni e Saugo Enzo, peraltro non deferiti in questo procedimento - e documenti e proponeva comunque reclamo alla Commissione Tesseramenti della F.I.G.C. avverso il provvedimento di rigetto del tesseramento della calciatrice Baù sopra ricordato. P.Q.M. La Commissione Disciplinare ritenuto che, per quanto riguarda la posizione Baù, la decisione della Commissione Tesseramenti adita risulta preliminare alla definizione delle questioni oggetto del presente procedimento, rinvia lo stesso a nuovo ruolo in attesa della pronuncia della Commissione; ritenuto per converso che in ordine alla posizione Rouazen è invece possibile provvedere immediatamente, attesa l’incontroversa sussistenza dei fatti ascritti a tutti i deferiti; ritenuto che la posizione della calciatrice Rouazen risulta regolarizzata dal punto di vista del tesseramento soltanto a far data dal 13/12/2002; precisato che nessun provvedimento può essere assunto in questa sede ed allo stato nei confronti dei Dirigenti Casara Gianni e Saugo Enzo, in quanto non deferiti, ed in relazione ai quali si rimettono pertanto gli atti al Presidente del Comitato Regionale Veneto per gli eventuali adempimenti di competenza; visti gli articoli 1,1° comma; 2, 1° e 4° comma e 42,3°, 4° e 7° comma C.G.S.; accertato che nella stagione sportiva in corso la calciatrice Rouazen ha preso parte in posizione irregolare alle seguenti gare del Campionato di Calcio a Cinque Femminile : - 09/11/2002 : Virtus Taggì - Torrebelvicino - 16/11/2002 : Torrebelvicino – Calcetto Quinto VI delibera a) di rinviare a nuovo ruolo il procedimento per la parte riguardante la posizione Baù in attesa della decisione della competente Commissione Tesseramenti F.I.G.C.; b) di applicare il disposto di cui agli articoli 42, 7° comma e 12, 8° comma del C.G.S. a carico della Società A.C. Torrebelvicino stabilendo la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna delle seguenti gare : - 09/11/2002 : Virtus Taggì - Torrebelvicino - 16/11/2002 : Torrebelvicino – Calcetto Quinto VI; c) di infliggere le seguenti ulteriori sanzioni : - inibizione a carico del Presidente dell’A.C. Torrebelvicino Sig. Trentin Giorgio sino al 15/3/2003; - ammenda di € 52,00 a carico della Società A.C. Torrebelvicino, in quanto responsabile di aver impiegato in gare ufficiali una giocatrice in evidente posizione irregolare; - squalifica sino al 15/3/2003 a carico della calciatrice Rouazen Nadia(Torrebelvicino); d) di rimettere gli atti riguardanti i Dirigenti Casara Gianni e Saugo Enzo al Presidente del Comitato Regionale Veneto per gli eventuali adempimenti di competenza
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