COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 11/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S, MOSCIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI £. 2.500.000 – EURO 1291.00) IN RELAZIONE ALLA GARA MOSCIANO/AVEZZANO DISPUTATA IL 17/2/02 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N.52 DEL 21/2/02 COM.REG.AQ)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 11/04/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S, MOSCIANO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (AMMENDA DI £. 2.500.000 - EURO 1291.00) IN RELAZIONE ALLA GARA MOSCIANO/AVEZZANO DISPUTATA IL 17/2/02 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N.52 DEL 21/2/02 COM.REG.AQ) Con appello ritualmente proposto la società A.S.Mosciano ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. in relazione ai fatti accaduti (ingresso in campo di alcuni sostenitori, lancio di oggetti, tentativo di aggressione ai danni dell’arbitro) chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che era entrato in campo solo il dirigente Cicioni Gaetano per chiedere la sospensione della gara; che erano stati gettati degli oggetti in campo ma non delle monete; che lo stesso dirigente non aveva tentato di colpire l’arbitro; che infine il ritardo dell’uscita da parte di quest’ultimo non era stato causato dai propri sostenitori. L’arbitro della gara in sede di supplemento ha confermato gli originari riferimenti precisando con dovizia di particolari quanto era accaduto e le singole responsabilità. In particolare, ha confermato le circostanze del lancio delle monete e di una bottiglia di acqua che lo ha colpito ad una mano nonché del tentativo di aggressione e della presenza di sostenitori all’uscita dal campo che lo avevano insultato e minacciato. Osserva la Commissione Disciplinare tuttavia, che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta alla A.S.Mosciano Calcio deve ritenersi eccessiva in quanto i fatti descritti non appaiono di particolare gravità da giustificare la sanzione inflitta dal G.S. in sede di Comunicato Ufficiale. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la sanzione dell’ammenda alla A.S.Mosciano Calcio ad Euro 774.69, disponendo la restituzione della tassa versata
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