COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 11/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.S. FRANCAVILLA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. IN MERITO ALLA GARA LAURETUM/FRANCAVILLA DISPUTATA IL 9/3/2/02 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N.59 DEL 28/3/02 –C.R.A.)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2001 - 2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 62 DEL 11/04/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT
Delibere della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA A.S. FRANCAVILLA AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. IN MERITO ALLA GARA LAURETUM/FRANCAVILLA DISPUTATA IL 9/3/2/02 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N.59 DEL 28/3/02 –C.R.A.)
Con reclamo ritualmente proposto, la A.S. Francavilla ha impugnato la decisione di cui in epigrafe, con la quale il G.S. aveva rigettato il reclamo dalla stessa proposto tendente ad ottenere la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro, chiedendone l’annullamento.
Ha dedotto l’appellante che, trattandosi di errore tecnico che aveva falsato il regolare svolgimento della gara (l’arbitro aveva dapprima espulso un giocatore del Lauretum per doppia ammonizione ma, su successiva segnalazione del collaboratore che aveva avvertito che la palla era uscita dal terreno di giuoco, revocava la decisione) il G.S. avrebbe dovuto esaminare nel merito il reclamo ai sensi dell’art.24, 3 comma C.G.S. e, conseguentemente, disporre la ripetizione della gara.
Al riguardo, la stessa appellante ha ricordato la decisione relativa alla gara Atletico Cologna/Nepezzano adottata da questa Commissione e confermata dal CAF con decisione del 20/1/2000, con la quale era stata disposta la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro che, dopo aver fischiato una prima volta decretando l’interruzione del giuoco, aveva poi convalidato con un secondo fischio una rete. La soc.Lauretum ha fatto pervenire controdeduzioni chiedendo il rigetto dell’appello.
L’appello è infondato e non merita accoglimento.
Premesso che il caso citato dall’appellante riguardava una diversa fattispecie (nella quale esplicitamente il direttore di gara aveva ammesso di essere incorso in un errore tecnico) e che alcuna influenza può aver avuto il fatto che il G.S. abbia preso indebitamente in esame le controdeduzioni della soc.controintertessata al momento della sua decisione, va rilevato che impropriamente è stato affermato nella prima decisione che il “ricorso non può essere preso in esame” giacchè il reclamo era senz’altro proponibile anche se infondato nel merito.
Correttamente, peraltro, il primo Giudice ha ritenuto che le decisioni adottate in campo dall’arbitro, o che siano comunque devolute alla sua discrezionalità, non possono formare oggetto di esame da parte del G.S. giacchè, come peraltro confermato dalla C.A.F. (v. decisione n.22 del 11/3/99), una corretta lettura dell’art.24 del C.G.S. vieta un simile potere in campo al Giudice sportivo, che non può esercitare il controllo sulla corretta applicazione delle regole tecniche a meno che l’arbitro, nel suo referto, non abbia ammesso di aver compiuto un errore tecnico.
Ragionando diversamente, si perverrebbe all’assurdo che dovrebbe essere ripetuta ogni partita nella quale l’arbitro sbaglia convalidando un gol irregolare!!!!
Né può essere invocata la fattispecie prevista dal n.233 della regola 5 giacchè la stessa è chiaramente riferita ad un atto di violenza che, ovviamente, può e deve essere punito in qualsiasi momento, ivi compreso quando il giuoco è fermo.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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