COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI ECCELLENZA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 23/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE TOMEO ANTON GIOVANNI PER TRE GARE ) IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA AVEZZANO CALCIO / CASTELNUOVO CALCIO DISPUTATA IL 14/4/02 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N. 63 DEL 18/04/02 COM.REG.LE.)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI ECCELLENZA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 23/04/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA' NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE TOMEO ANTON GIOVANNI PER TRE GARE ) IN RELAZIONE ALLA GARA NUOVA AVEZZANO CALCIO / CASTELNUOVO CALCIO DISPUTATA IL 14/4/02 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA (C.U. N. 63 DEL 18/04/02 COM.REG.LE.) Con appello ritualmente proposto la Societa' NUOVA AVEZZANO CALCIO , ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. , per aver il calciatore Tomeo Anton Giovanni colpito con un pugno un avversario , chiedendone , in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l'appellante che il giuocatore Tomeo nel contrastare un avversario , durante un'azione di giuoco , lo colpiva involontariamente con una manata sul volto causandogli una fuoriuscita di sangue. L'arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha confermato gli originari riferimenti precisando che il gesto e' stato intenzionale. Osserva la Commissione Disciplinare, che l'appello e' infondato e non merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore e' congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall'arbitro) risulta che il calciatore Tomeo ha tenuto un comportamento gravemente scorretto ed intenzionale nei confronti dell'avversario. Per questi motivi , la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l'appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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