COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/01/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ORATORIANA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI SCIMIA LUCA, GABRIELE FEDERICO E DE FRASSINE DANIEL RISPETTIVAMENTE AL 31/10/02, 31/7/02, 30/6/02) IN RELAZIONE ALLA GARA ORATORIANA/PAGANICA DISPUTATA IL 8/12/01 PER IL CAMPIONATO JUNIORES (C.U. N. 30 DEL 13/12/01)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 40 del 17/01/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ORATORIANA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AI CALCIATORI SCIMIA LUCA, GABRIELE FEDERICO E DE FRASSINE DANIEL RISPETTIVAMENTE AL 31/10/02, 31/7/02, 30/6/02) IN RELAZIONE ALLA GARA ORATORIANA/PAGANICA DISPUTATA IL 8/12/01 PER IL CAMPIONATO JUNIORES (C.U. N. 30 DEL 13/12/01) Con appello ritualmente proposto la società Oratoriana Calcio ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver il calciatore Scimia Luca, Gabriele Federico e De Frassine Daniel, al termine della gara, avuto, in diversi modi, un comportamento violento e irriguardosi nei confronti dell’arbitro chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che pur riconoscendo il comportamento poco corretto dei calciatori Scimia Luca, Gabriele Federico e De Frassine Daniel le sanzioni disciplinari adottata del G.S. a loro carico sono eccessive in relazione ai fatti accaduti, Per il calciatore Gabriele Federico la società Oratoriana ha dedotto che si tratta di uno scambio di persona in quanto lo stesso non partecipava in alcun modo ai fatti descritti nel referto arbitrale trovandosi in un'altra parte del campo. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando inoltre, in relazione al calciatore Gabriele Federico, di escludere la possibilità di uno scambio di persona avendo verificato la sua identità non appena rientrato nello spogliatoio consultando i documenti della società. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento La sanzione inflitta ai calciatori è congrua ed adeguata in quanto (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che i calciatori Scimia Luca, Gabriele Federico e De Frassine Daniel hanno tenuto un comportamento gravemente scorretto e antiregolamentare nei confronti dell’arbitro. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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