COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 30/05/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL.PATERNO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE PIERLEONI LUCA FINO AL 31/12/04) IN RELAZIONE ALLA GARA S.BENEDETTO/PATERNO DISPUTATA IL 9/5/02 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROV.LE (C.U. N.35 DEL 9/5/02)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 77 del 30/05/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ POL.PATERNO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA AL CALCIATORE PIERLEONI LUCA FINO AL 31/12/04) IN RELAZIONE ALLA GARA S.BENEDETTO/PATERNO DISPUTATA IL 9/5/02 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROV.LE (C.U. N.35 DEL 9/5/02) Con appello proposto a mezzo servizio postale il 18/5/02 la società Pol.Paterno ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G,S. per aver il calciatore Luca Pierleoni protestato in modo particolarmente smodato nei confronti del direttore di gara chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che la sanzione inflitta deve ritenersi sproporzionata. Osserva la Commissione che l’appello è inammissibile siccome proposto oltre i termini fissati con C.U. n.7/A della FIGC pubblicato sul C.U. n.74 L.N.D. e 59 del C.R.A. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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