COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 31/01/2002- PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. OFENA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-2) IN RELAZIONE ALLA GARA OFENA/CESAPROBA DISPUTATA IL 4/11/01 PER IL CAMPIONATO DO III CATEGORIA GIR.A (C.U. N.13 DEL 21/11/01 COM.PROV.L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 31/01/2002- PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. OFENA CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-2) IN RELAZIONE ALLA GARA OFENA/CESAPROBA DISPUTATA IL 4/11/01 PER IL CAMPIONATO DO III CATEGORIA GIR.A (C.U. N.13 DEL 21/11/01 COM.PROV.L’AQUILA) Con reclamo ritualmente proposto la società A.S.Ofena ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver la società schierato otto giocatori di riserva anziché i sette consentiti violando quanto disposto dall’art.12, comma 5 Codice Giustizia Sportiva, chiedendone la revoca. Ha dedotto l’appellante che nella lista presentata all’arbitro erano presenti otto calciatori di riserva ma che alla gara erano presenti in sette in quanto il portiere di riserva non si era presentato. Trattandosi, pertanto, di mero errore nella trascrizione della distinta la società concludeva per l’accoglimento dello spiegato ricorso. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato la circostanza che il portiere di riserva non si era presentato nonostante la società Ofena avesse ritardato la consegna della distinta al fine di permettere l’arrivo di alcuni calciatori già inseriti in distinta. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta alla società Ofena deve ritenersi illegittima in quanto la sanzione della perdita della gara si ha solo nel caso in cui i calciatori di riserva la cui posizione risulta irregolare, vengono effettivamente utilizzati. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di revocare la sanzione comminata dal G.S. confermando il risultato acquisito in campo e disponendo restituirsi la tassa versata.
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