COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 31/01/2002- PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ NOTARESCO 89 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA GUARDIAVOMANO/NOTARESCO DISPUTATA IL 23/12/01 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.19 DEL 9/1/02 COM.PROV.TERAMO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 31/01/2002- PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ NOTARESCO 89 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. DI OMOLOGAZIONE DEL RISULTATO DELLA GARA GUARDIAVOMANO/NOTARESCO DISPUTATA IL 23/12/01 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.19 DEL 9/1/02 COM.PROV.TERAMO) Con appello proposto in data 12/1/02 la società Notaresco 89 ha impugnato il provvedimento in epigrafe adottato dal G.S. per aver alcuni calciatori della società Guardiavomano preso parte alla gara pur non avendo ottemperato all’obbligo della certificazione medico sportiva in violazione dell’art.43 N.O.I.F. chiedendone la revoca Ha dedotto l’appellante che, come specificato nel C.U. n. del 12/9/01 l’inadempienza dedotta preclude ai tesserati la possibilità di partecipare alla gara e rende le società responsabili della violazione dell’art.1, comma 1 Codice di Giustizia Sportiva. Osserva la Commissione che l’appello è inammissibile in quanto al ricorso non è stata allegata l’attestazione della ricezione del ricorso stesso da parte della società Guardiavomano come prescritto dall’art.42, comma 6, Codice di Giustizia Sportiva. L’eventuale accoglimento del ricorso nel merito avrebbe, infatti, comportato una modifica del risultato conseguito per violazione da parte della società Guardiavomano dell’art.12 comma 5, lett.a) C.G.S. cosicchè è da ritenersi essenziale la produzione della distinta della raccomandata inviata alla controparte. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it