COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 31/01/2002- PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL RAPINO IN RELAZIONE ALLA GARA POL.PRETORO/A.C. REAL RAPINO DISPUTATA IL 9/1/021 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 45 DEL 31/01/2002- PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ REAL RAPINO IN RELAZIONE ALLA GARA POL.PRETORO/A.C. REAL RAPINO DISPUTATA IL 9/1/021 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA Con reclamo ritualmente proposto la società Real Rapino ha chiesto infliggersi la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2 nei confronti della società Pol.Pretoro per aver quest’ultima schierato tra le proprie file il giocatore Borgonsoli Matteo, nonostante la squalifica del calciatore per una gara così come riportato dal Comitato Prov.di Chieti: In particolare ha dedotto la reclamante che il giocatore Borgonsoli Matteo della Pol.Pretoro, squalificato per una gara per recidività di ammonizioni con C.U. n.13 del 6/12/01, non poteva per tale motivo prendere parte alla gara del 9/11/01 Osserva la Commissione che il ricorso è fondato e merita accoglimento In effetti, dall’esame degli atti ufficiali (C.U. n.13 del 6/12/01 L.N.D Comitato Prov.Ch.) il giocatore Borgonsoli Matteo risultava squalificato per una gara anche se, per errore materiale, tale squalifica è stata riportata nella parte relativa agli amatori, e, pertanto, non poteva prendere parte alla gara del 9/12/01 dovendo, invece, scontare la squalifica Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere la sanzione della perdita della gara con in punteggio di 0-2 a carico della POL..PRETORO con riferimento all’incontro in epigrafe
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