COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 23/04/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL SCERNE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE CIFERNI LUIGI FINO AL 28/12/04 E AMMENDA DI EURO 103,29) IN RELAZIONE ALLA GARA REAL SCERNE/ PRO LIDO TORTORETO DISPUTATA IL 3/2/02 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.24 DEL 13/2/02 COM.PROV.LE TE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 65 DEL 23/04/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ REAL SCERNE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA DEL CALCIATORE CIFERNI LUIGI FINO AL 28/12/04 E AMMENDA DI EURO 103,29) IN RELAZIONE ALLA GARA REAL SCERNE/ PRO LIDO TORTORETO DISPUTATA IL 3/2/02 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N.24 DEL 13/2/02 COM.PROV.LE TE) Con appello ritualmente proposto la società Real Scerne Calcio 2001 ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S. per aver il calciatore Ciferni Luigi colpito l’arbitro della gara con uno schiaffo ed un pugno e per aver alcuni sostenitori aggredito lo stesso arbitro chiedendone la revoca o, in via subordinata la riduzione. Ha dedotto l’appellante che il Ciferni non era responsabile del fatto addebitato mentre l’aggressione all’arbitro era stata perpetrata dai tifosi dell’altra squadra. L’arbitro della gara in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando, con dovizia di particolari sia le modalità degli atti di violenza commessi dal Ciferni (escludendo possibili scambi di persona) che dell’aggressione subita dai tifosi dello Scerne. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Le sanzioni inflitte al calciatore ed alla Società sono congrue ed adeguate (anche alla luce dei chiarimenti forniti dall’arbitro) risulta che il calciatore Ciferni ha tenuto un comportamento gravemente scorretto rendendosi responsabile degli atti di violenza e che i sostenitori dello Scerne hanno invaso il campo aggredendo lo stesso direttore di gara: Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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