COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE ALBANESE SABATINO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL DICEMBRE 2002) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. ORTONA 2000/ROCCACASALE DISPUTATA IL 14/4/02 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.33 DEL 26/4/02 COM.PROV. L’AQUILA)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 75 DEL 23/05/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DEL CALCIATORE ALBANESE SABATINO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (SQUALIFICA FINO AL DICEMBRE 2002) IN RELAZIONE ALLA GARA S.S. ORTONA 2000/ROCCACASALE DISPUTATA IL 14/4/02 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U.N.33 DEL 26/4/02 COM.PROV. L’AQUILA) Con appello ritualmente proposto il calciatore Albanese Sabatino, tesserato con la società S.S.Ortona 2000, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S., per aver spintonato l’arbitro nel tentativo di farlo cadere dopo una decisione tecnica e una volta espulso lo minacciava ripetutamente, chiedendone la riduzione. Ha dedotto l’appellante che nell’occasione aveva avuto una reazione esagerata che, tuttavia, fin a quella data non aveva avuto ammonizioni. Comunque, riconosciuto il proprio errore e scusandosene, si rimetteva alla clemenza della Commissione senza accampare scuse. Osserva la Commissione che l’appello è fondato e merita accoglimento. La sanzione inflitta al calciatore Albanese Sabatino deve ritenersi eccessiva alla luce del leale comportamento adottato nella specie dallo stesso e dalla circostanza che lo stesso aveva inteso reclamare per una decisione tecnica contestata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore ALBANESE SABATINO fino al 31/10/02 disponendo la restituzione della tassa versata.
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