COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO AMATORI – 2001 – 2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/01/2002 – pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA AMATORI RIPA TEATINA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA BUCCHIANICO/RIPA TEATINA DISPUTATA IL 24/11/01 PER IL CAMPIONATO AMATORI GIRONE A. COMITATO PROV. CH PER POSIZIONE IRREGOLARE DI UN TESSERATO.

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO AMATORI - 2001 - 2002 Comunicato Ufficiale N° 37 del 10/01/2002 - pubbl. su www.figcabruzzo.it Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POLISPORTIVA AMATORI RIPA TEATINA AVVERSO L’ESITO DELLA GARA BUCCHIANICO/RIPA TEATINA DISPUTATA IL 24/11/01 PER IL CAMPIONATO AMATORI GIRONE A. COMITATO PROV. CH PER POSIZIONE IRREGOLARE DI UN TESSERATO. Con ricorso proposto in data 30/11/01, la società Polisportiva Amatori Ripa Teatina chiedeva l’applicazione della sanzione prevista dal regolamento F.I.G.C. e precisamente della vittoria della gara di cui in epigrafe in quanto il calciatore Santoriello Roberto appartenente alla U.S.Bucchianico sarebbe stato già tesserato per la stagione calcistica in corso con la società sportiva Villamagna (3° categoria). Il ricorso si appalesa inammissibile in quanto non corredato dalla raccomandata A.R. alla società controinteressata previsto dal combinato disposto degli artt. 42 e 34 codice di rito. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere il ricorso disponendo incamerarsi la tassa versata.
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