COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO AMATORI – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 14/03/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.C. MEDICI TERAMO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA PIZZERIA ZIO PEPPE/MEDICI TERAMO DISPUTATA IL 13/2/02 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U.N.25 DEL 20/2/02 – COM.PROV.TERAMO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO AMATORI - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 57 DEL 14/03/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA A.C. MEDICI TERAMO AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (PERDITA DELLA GARA) IN RELAZIONE ALLA GARA PIZZERIA ZIO PEPPE/MEDICI TERAMO DISPUTATA IL 13/2/02 PER IL CAMPIONATO AMATORI (C.U.N.25 DEL 20/2/02 – COM.PROV.TERAMO) Con appello ritualmente proposto la società A.C.Medici Teramo ha impugnato il provvedimento in epigrafe, adottato dal G.S.,. per aver la stessa società omesso di riprendere il giuoco dopo la momentanea sospensione della gara per mancanza di energia elettrica chiedendone la revoca. Ha dedotto l’appellante che l’arbitro della gara aveva riconsegnato i cartellini ai calciatori della Medici Teramo (fatto questo che aveva autorizzato i calciatori a ritenere chiusa la gara) e solo dopo 10 minuti invitava a riprendere il giuoco i pochi calciatori rimasti nello spogliatoio. L’arbitro, in sede di supplemento di rapporto ha confermato gli originari riferimenti precisando che "avevo solo sospeso la gara per la momentanea interruzione dell’energia elettrica" e che aveva prontamente informato la società dei Medici Teramo che di lì a poco sarebbe arrivato un addetto che avrebbe ripristinato l’impianto. Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Alla luce di quanto precisato dal direttore di gara, appare evidente la infondatezza dei motivi posti a sostegno del ricorso con la conseguenza che la decisione del primo Giudice deve essere confermata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la tassa versata.
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