COMITATO REGIONALE ABRUZZO – CAMPIONATO AMATORI – 2001 – 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 09/05/2002 – PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA IMPRESA COSTRUZIONI STANCHIERI ATL.CIVITELLA CALCIO AMATORIALE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO IN CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA VARANO/IMPRESA STANCHIERI DISPUTATA IL 6/4/02 PER IL CAMPIONATO PROV.AMATORI (C.U.N.33 DEL 17/4/02 – COM. PROV.TERAMO)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO - CAMPIONATO AMATORI - 2001 - 2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 09/05/2002 - PUBBL. SU WWW.FIGCABRUZZO.IT Delibere della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA IMPRESA COSTRUZIONI STANCHIERI ATL.CIVITELLA CALCIO AMATORIALE AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. (CONFERMA DEL RISULTATO ACQUISITO IN CAMPO) IN RELAZIONE ALLA GARA VARANO/IMPRESA STANCHIERI DISPUTATA IL 6/4/02 PER IL CAMPIONATO PROV.AMATORI (C.U.N.33 DEL 17/4/02 – COM. PROV.TERAMO) Con reclamo ritualmente proposto, la soc.I.C.S. Atletico Civitella ha impugnato il provvedimento di cui in epigrafe, adottato dal G.S. in relazione alla gara di cui in epigrafe, con il quale è stato respinto il ricorso tendente ad ottenere la perdita della gara in danno della soc.Varano per posizione irregolare del calciatore Di Giovangiacomo Luca che non aveva titolo a parteciparvi, chiedendone la riforma. Ha dedotto l’appellante che il Di Giovangiacomo avrebbe partecipato alla gara sotto le mentite spoglie del calciatore Bruni Fabrizio, come peraltro poteva essere confermato da vari testimoni e dall’arbitro che, alla fine della gara, avrebbe espresso forti dubbi sulla identità della persona in questione. Chiedeva, pertanto, procedersi a confronto per accertare la effettiva identità del calciatore. Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento. Alla luce dei chiarimenti forniti dal direttore di gara (il quale ha precisato che la circostanza del presunto riconoscimento della diversa identità del calciatore gli era stata solo riferita ma non accertata direttamente) non può che confermarsi la decisione del primo Giudice il quale esattamente ha ricordato che dagli atti ufficiali non risulta quanto lamentato dalla reclamante. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello disponendo incamerarsi la relativa tassa.
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