COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Promozione – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 3/1/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo Gara: BOCALE CRJ – SAN LUCA del 30.12.2001
COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Promozione - 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 60 DEL 3/1/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Decisioni del Giudice Sportivo
Gara: BOCALE CRJ - SAN LUCA del 30.12.2001
Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta:
- che la gara è stata sospesa dall’arbitro al 36° minuto del primo tempo in quanto i giocatori della società San Luca su imposizione del proprio dirigente accompagnatore ufficiale, Sig. Nirta Antonio, abbandonavano il campo di gioco e rinunciavano alla prosecuzione della gara stessa;
- che il citato dirigente Sig. Nirta Antonio (San Luca) rivolgeva all’arbitro parole ingiuriose e minacciose, nonché rivolgeva parole ingiuriose nei confronti di Organi Federali;
- che il predetto dirigente Nirta è venuto meno ai principi sportivi della lealtà, probità e rettitudine, nonché della correttezza morale e materiale;
visti gli artt. 53 punti 2 e 7 delle N.O.I.F. e 14 comma c) del C.G.S.
delibera
1. infliggere alla società SAN LUCA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-2
2. penalizzare la società SAN LUCA di UN PUNTO in classifica;
3. infliggere alla società SAN LUCA l’ammenda di Euro 258,23 per prima rinuncia;
4. inibire fino al 31 MARZO 2003 il Sig. NIRTA ANTONIO, dirigente società SAN LUCA.