COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato Regionale Juniores – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 64 del 16/1/2002 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: VALLATABAGALADI S. LORENZO – COMPRENSORIO LAZZARO dell’8.1.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato Regionale Juniores - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 64 del 16/1/2002 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: VALLATABAGALADI S. LORENZO - COMPRENSORIO LAZZARO dell’8.1.2002 Il Giudice Sportivo, decidendo in ordine al reclamo presentato dalla società Comprensorio Lazzaro, rileva che lo stesso non è conforme alle norme regolamentari in quanto è stato preannunciato oltre i termini previsti dall’art. 24 punto 5 comma b) del C.G.S.; letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la società VallataBagaladi S. Lorenzo nella gara di cui in narrativa ha impiegato cinque calciatori “fuori-quota” nati dal 1° gennaio 1981, invece dei quattro consentiti in base alle disposizione emanate dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria con C.U. n° 2; visto l’art. 12 punto 4 comma b) del C.G.S.; delibera 1. infliggere alla società VALLATABAGALADI S.LORENZO la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 2; 2. dichiararsi il reclamo proposto dalla società Comprensorio Lazzaro inammissibile ed addebitarsi la relativa tassa.
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