COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato Regionale Juniores – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 79 del 6/3/2002 – pubbl. su www.crcalabria.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: NUOVA SCILLESE – SBARRE VIALE CALABRIA 73 del 26.2.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato Regionale Juniores - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 79 del 6/3/2002 - pubbl. su www.crcalabria.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: NUOVA SCILLESE - SBARRE VIALE CALABRIA 73 del 26.2.2002 Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 31° minuto del primo tempo il giocatore Nasone Antonino (Nuova Scillese) in reazione a fallo di gioco subito, colpiva un calciatore avversario con un pugno alla nuca; - che mentre l’arbitro si accingeva a notificare al citato giocatore Nasone il conseguenziale provvedimento di espulsione, alcuni sostenitori della società Nuova Scillese entravano in campo da un varco presente nella rete di recinzione interna e, uno di questi, colpiva “con molta violenza con un calcio tra il collo e la spalla” il giocatore Caridi Antonino (Sbarre Viale Calabria) che nel frattempo si era steso per terra “probabilmente per effetto del colpo precedentemente subito”; - che l’arbitro, a questo punto, decideva di sospendere definitivamente l’incontro in quanto non vi erano più “le necessarie condizioni di serenità e sicurezza” per continuare la gara regolarmente; - che l’arbitro, con l’autoambulanza, faceva accompagnare il giocatore Caridi Antonino presso il vicino presidio ospedaliero per gli accertamenti del caso; ritenuto che la gara non ha avuto regolare svolgimento ancorchè per la diretta responsabilità dei suddetti sostenitori, anche per la responsabilità oggettiva della società Nuova Scillese; visto l’art. 12 punto 1 e 13 comma b) del C.G.S. delibera 1. infliggere alla società NUOVA SCILLESE la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 2; 2. squalificare per TRE GARE il giocatore NASONE ANTONINO (NUOVA SCILLESE); 3. infliggere alla società NUOVA SCILLESE l’ammenda di €. 165,00; 4. fare obbligo alla società Nuova Scillese di tenere indenne la squadra avversaria, Sbarre V.le Calabria 73, dei danni fisici subiti dal proprio giocatore durante l’aggressione, se richiesti. 1. COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES - 2001/2002 2. COMUNICATO UFFICIALE N° 82 DEL 13/3/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT 2.1. Decisioni del Giudice Sportivo Gara: CATANZARO LIDO - ISOLA C.R. del 5.3.2002 Il Giudice Sportivo, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che al 15° del secondo tempo l’arbitro era costretto a sospendere l’incontro in quanto la società ISOLA C.R. era venuta a trovarsi con sei elementi a seguito di infortunio occorso a propri giocatori; visti gli artt. 73 punto 2 delle N.O.I.F., 12 punto 1 e 13 comma b) del C.G.S.; delibera 1. infliggere alla società ISOLA C.R. la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 3 - 0 acquisito sul campo dalla società CATANZARO LIDO; 2. infliggere alla società ISOLA C.R. l’ammenda di €. 52,00.
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