COMITATO REGIONALE CALABRIA – Campionato di Prima categoria – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 21/11/2001 – pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: COLLEMARE – SAN CALOGERO del 4.11.2001

COMITATO REGIONALE CALABRIA - Campionato di Prima categoria - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 46 del 21/11/2001 - pubbl. su www.crcalabria.it Decisioni del Giudice Sportivo Gara: COLLEMARE – SAN CALOGERO del 4.11.2001 Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 41; letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 24° del secondo tempo, a seguito di una decisione tecnica adottata dall’arbitro in favore della società Collemare, i giocatori della società San Calogero protestavano contro l’arbitro stesso con l’intento di farlo recedere dalla decisione presa; - che a fine gara, mentre l’arbitro si apprestava a notificare l’espulsione al giocatore Ranieli Vincenzo della società San Calogero per avere atterrato e successivamente colpito con un calcio un giocatore avversario, i propri compagni di squadra bestemmiavano, ingiuriavano e minacciavano l’arbitro stesso; - che il Sig. Bertuccio Nicola, dirigente con funzioni di Assistente Arbitrale ed il Sig. Ventrici Antonio, dirigente accompagnatore ufficiale della società San Calogero, entravano in campo, istigavano i propri giocatori contro l’arbitro, spintonavano, strattonavano per la divisa e minacciavano l’arbitro stesso; - che i “tesserati” della società San Calogero ed alcuni propri sostenitori entrati abusivamente in campo si “avventavano” contro i giocatori ed i dirigenti della squadra avversaria accorsi in difesa dell’arbitro, provocandone una rissa; - che i giocatori Ventrice Francesco (San Calogero) e De Vita Roberto (Collemare) davano vita ad una “colluttazione”; - che il citato giocatore Ventrice Francesco (San Calogero) strattonava e minacciava gravemente l’arbitro; letto il reclamo fatto pervenire dalla società San Calogero e ritenuto che lo stesso è basato su fatti volti a comprovare un preteso errore tecnico dell’arbitro; delibera 1. revocare il provvedimento di sospensione cautelare adottato nei confronti dei Sigg. BERTUCCIO Nicola e VENTRICI Antonio, dirigenti della società SAN CALOGERO e dei giocatori RANIELI Vincenzo (SAN CALOGERO) e DE VITA Roberto (COLLEMARE); 2. inibire fino al 30 GIUGNO 2002 i Sigg. BERTUCCIO NICOLA e VENTRICI ANTONIO, dirigenti SAN CALOGERO; 3. squalificare fino al 12 DICEMBRE 2001 il giocatore RANIELI VINCENZO (SAN CALOGERO); 4. squalificare fino al 7 FEBBARIO 2002 il giocatore VENTRICE FRANCESCO (SAN CALOGERO); 5. squalificare fino al 5 DICEMBRE 2001 il giocatore DE VITA ROBERTO (COLLEMARE); 6. infliggere alla socioetà SAN CALOGERO l’ammenda di £. 800.000; 7. rigettare il reclamo ed incamerare la relativa tassa; 8. pubblicare il risultato della gara: COLLEMARE - SAN CALOGERO = 2 - 1.
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