COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001/2002 COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 27/2/2002 – PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT Decisioni del Giudice Sportivo Gara: BIVONGI PAZZANO STILO – NUOVA CINQUEFRONDESE del 10.2.2002
COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001/2002
COMUNICATO UFFICIALE N° 77 DEL 27/2/2002 - PUBBL. SU WWW.CRCALABRIA.IT
Decisioni del Giudice Sportivo
Gara: BIVONGI PAZZANO STILO – NUOVA CINQUEFRONDESE del 10.2.2002
Il Giudice Sportivo, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n° 73;
letti gli atti ufficiali;
rilevato che il reclamo è inammissibile poichè, in violazione a quanto prescritto dall’art. 34 punto 7 del C.G.S., la ricorrente non ha allegato la ricevuta della raccomandata inviata alla controparte e pertanto non è garantita e comprovabile la ricezione dei motivi di reclamo da parte dei destinatari;
che quanto evidenziato dalla reclamante non trova comunque adeguato riscontro negli atti ufficiali dai quali risulta che il secondo tempo della gara si è regolarmente concluso alle ore 16.48 (era iniziato alle ore 15.58) dopo quarantacinque minuti di gioco più cinque di recupero;
delibera
1. dichiarare il reclamo proposto dalla società Bivongi Pazzano Stilo inammissibile ed addebitare dal conto della stessa la relativa tassa;
2. pubblicare il risultato della gara: BIVONGI PAZZANO STILO - NUOVA CINQUEFRONDESE = 1-1