COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 85 del 20/3/2002 – pubbl. su www.crcalabria.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: ROGLIANO – JUNIOR S. ANTONIO del 9.2.2002

COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 85 del 20/3/2002 - pubbl. su www.crcalabria.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: ROGLIANO – JUNIOR S. ANTONIO del 9.2.2002 Il Giudice Sportivo, visto il reclamo della società Rogliano e rilevato che lo stesso è inammissibile poiché, in violazione all’art. 34 punto 7 del C.G.S., non è stato regolarmente preannunciato a questo Giudice a mezzo di telegramma o telefax, atteso che la riserva scritta presentata all’arbitro della gara non costituisce preannuncio di reclamo; delibera rigettare il reclamo proposto dalla società Rogliano ed incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it