COMITATO REGIONALE CALABRIA – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA – 2001/2002 Comunicato Ufficiale N° 85 del 20/3/2002 – pubbl. su www.crcalabria.it DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO Gara: ROGLIANO – JUNIOR S. ANTONIO del 9.2.2002
COMITATO REGIONALE CALABRIA - CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA - 2001/2002
Comunicato Ufficiale N° 85 del 20/3/2002 - pubbl. su www.crcalabria.it
DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO
Gara: ROGLIANO – JUNIOR S. ANTONIO del 9.2.2002
Il Giudice Sportivo, visto il reclamo della società Rogliano e rilevato che lo stesso è inammissibile poiché, in violazione all’art. 34 punto 7 del C.G.S., non è stato regolarmente preannunciato a questo Giudice a mezzo di telegramma o telefax, atteso che la riserva scritta presentata all’arbitro della gara non costituisce preannuncio di reclamo;
delibera
rigettare il reclamo proposto dalla società Rogliano ed incamerarsi la relativa tassa.